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Sentenza

Sentenza n. 973/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 535/24

Giustizia amministrativa202503789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 535/24, recante condanna al pagamento di somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 535/24, al pagamento di euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato di euro 49,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 21 maggio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 22 ottobre 2024, ed era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la formazione del giudicato e la persistente mancata esecuzione del titolo, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha disposto, inoltre, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che, in tale ultimo caso, la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo ausiliario è tenuto a utilizzare esclusivamente il processo amministrativo telematico per i depositi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario deve essere richiesto entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la definitività del titolo, documentata dall’attestazione di mancata impugnazione, e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto della condanna.
  • Il munus di ausiliario del giudice, compreso l’incarico di commissario ad acta, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto nei termini decadenziali previsti dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non con il deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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