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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali (art. 522 comma 2 e art. 604 c.p.p.), sostenendo che non sarebbe stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, della legge fallimentare; in sostanza il ricorrente deduce vizio di motivazione/contestazione per la mancata indicazione esplicita dell'aggravante in presenza di plurimi fatti di bancarotta

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei reati fallimentari con plurimi fatti contestati riferiti allo stesso fallimento, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, è implicitamente contenuta nella descrizione della pluralità dei reati e dunque la mancata contestazione formale non integra violazione dell'art. 522 c.p.p.; ha altresì precisato che la cd. continuazione fallimentare non richiede formale contestazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 522 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che l'assenza di una contestazione esplicita dell'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall. non comporta violazione dell'art. 522 quando la pluralità di fattispecie contestate implicitamente include gli elementi dell'aggravante, sicché l'imputato è messo in condizione di conoscere l'accusa

  • art. 604 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e decisione della Corte d'Appello; la Corte di Cassazione non ha ravvisato vizio applicativo rispetto alla dedotta violazione

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare

    La circostanza aggravante prevista è ritenuta implicitamente contestata quando nei capi di imputazione sono indicate più condotte di bancarotta riferite allo stesso fallimento; non è necessaria una formulazione separata e formale dell'aggravante

  • artt. 223 e 216 legge fallimentare

    I capi d'imputazione contestavano più condotte riconducibili ai reati disciplinati da tali articoli con riferimento a un unico fallimento; la Corte ne ha tratto la motivazione per ritenere implicita la contestazione dell'aggravante

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e, in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per comminare Euro 3.000,00

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    Richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni scritte

Massime di principio

  • In materia di reati fallimentari, quando sono contestate più condotte di bancarotta riconducibili allo stesso fallimento, la circostanza aggravante prevista dall'art. 219 l. fall. può considerarsi implicitamente compresa nella pluralità delle imputazioni e non richiede una contestazione formale separata
  • La mancata indicazione esplicita di un'aggravante non determina automaticamente la violazione dell'art. 522 c.p.p. se dalla descrizione delle condotte risulta chiaro l'elemento aggravante e l'imputato è nella condizione di esercitare la propria difesa
  • L'istituto della continuazione fra reati fallimentari (cd. continuazione fallimentare) si applica senza necessità di specifica contestazione, essendo un criterio di determinazione della pena più favorevole che prescinde dalla formale imputazione dell'istituto
  • I ricorsi che risultino manifestamente infondati o viziati per negligenza dell'atto impugnatorio possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali vigenti
  • Nelle impugnazioni per supposte violazioni procedurali il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio o l'effettiva incapacità di comprendere l'accusa; mere formalità contestate senza prova di pregiudizio processuale sono difficilmente idonee a sorreggere la cassazione

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