Cassazione Civile, Ordinanza n. 38260/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'erede di una de cuius, di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione emesso dall'Ufficio sulla base della prima dichiarazione presentata. La contribuente sosteneva che, prima della liquidazione, aveva depositato dichiarazioni integrative con l'indicazione di passività rilevanti, che l'Ufficio non avrebbe considerato. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermò, rilevando che le dichiarazioni integrative, pur tardive rispetto all'apertura della successione, erano state presentate prima dell'accertamento/liquidazione d'ufficio e avrebbero dovuto essere prese in considerazione. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e all'art. 382 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse rilevato la carenza di interesse della contribuente a impugnare il primo avviso, poiché l'Ufficio, successivamente, aveva emesso ulteriori avvisi sulle dichiarazioni integrative riducendo l'ammontare delle passività; secondo la ricorrente, le doglianze avrebbero dovuto essere indirizzate contro questi successivi atti. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando che i dedotti avvisi successivi non erano stati prodotti né riprodotti nel ricorso, né erano indicati estremi, contenuto e data di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che la censura presupponeva l'esame di ulteriori avvisi di liquidazione mai prodotti o trascritti nel ricorso e dei quali non erano indicati gli elementi essenziali. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando si contesta il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo, il ricorso per cassazione deve riportarne testualmente i passaggi rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità solo sulla base dell'atto di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato in dispositivo e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. È stato anche precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la carenza di interesse ad agire della contribuente; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per incardinare la censura di nullità della sentenza/violazione processuale dedotta dalla ricorrente.
art. 382 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'illustrazione del motivo; non è oggetto di autonoma applicazione decisoria nella motivazione.
artt. 27, 28 e 31 d.lgs. 346/1990
La Corte osserva che, in base al loro combinato disposto, l'Ufficio avrebbe dovuto considerare anche le passività indicate nelle dichiarazioni integrative, se presentate prima della liquidazione dell'imposta principale, pur se tardive rispetto ai termini di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancanza di trascrizione/produttività degli ulteriori avvisi e dei loro elementi essenziali determina l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
art. 380-bis c.p.c.
Citate le modalità del procedimento in camera di consiglio e la proposta del relatore nel rito applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la valutazione o l'interpretazione di un atto amministrativo, è indispensabile trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto stesso e indicarne gli estremi essenziali; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità.
- Quando la questione riguarda la correttezza della liquidazione dell'imposta di successione, le dichiarazioni integrative presentate prima della liquidazione d'ufficio devono essere considerate dall'Ufficio, anche se tardive rispetto al termine ordinario di presentazione, se rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.
- La deduzione di carenza di interesse ad agire per l'esistenza di successivi atti impositivi richiede la precisa indicazione e produzione di tali atti, poiché il controllo di legittimità non può essere svolto su elementi non portati ritualmente nel ricorso.
- La mancata produzione o trascrizione del documento su cui la censura si fonda impedisce alla Corte di cassazione di verificare il vizio denunciato e comporta l'inammissibilità del motivo.
- In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla parte soccombente che sia amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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