Cassazione Penale, Sentenza n. 21135/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa del 22/10/2025 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione degli atti in una lingua conosciuta dall'imputato e aveva disposto la restituzione degli atti al PM. Il Procuratore ha denunciato abnormità dell'ordinanza sostenendo, tra l'altro, che l'azione penale era stata esercitata ex art. 558 c.p.p. a seguito di arresto in flagranza (pertanto non risultava decreto di citazione da notificare), che era stata adottata sentenza ex art. 420-quater c.p.p. nonostante fosse stato nominato un difensore di fiducia, che era stato nominato difensore d'ufficio senza revoca di quello di fiducia e che l'imputato aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato che l'imputato è deceduto il 18/02/2025; il decesso determina l'estinzione del rapporto processuale e fa venir meno l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare. Di conseguenza la Corte di legittimità ha dichiarato sopravvenuto venir meno dell'interesse e ha adottato la declaratoria richiesta dalle parti, rendendo il ricorso del Procuratore privo di oggetto (inammissibile/sospeso per estinzione del processo). L'ordinanza impugnata non è stata esaminata nel merito a causa dell'estinzione del procedimento per decesso.
Norme richiamate
art. 558 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'azione penale era esercitata a seguito di arresto in flagranza e che, quindi, non risultava emesso un decreto di citazione a giudizio da notificare.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamata dal ricorrente per contestare la modalità di adozione della sentenza nonostante la presenza di un difensore di fiducia e il procedimento iniziato per flagranza.
Principio dell'estinzione del processo per decesso dell'imputato
Applicato dal giudice: il decesso comporta estinzione del rapporto processuale e la perdita di interesse dell'impugnante, rendendo il ricorso privo di oggetto.
Massime di principio
- Il decesso dell'imputato estingue il rapporto processuale e, di norma, fa venir meno l'interesse dell'impugnante: i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili o privi di oggetto senza esame del merito.
- Questioni processuali rilevanti (es. nullità per mancata traduzione) possono rimanere senza esito se sopravviene l'estinzione del procedimento; la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione è preliminare rispetto al merito.
- Nel procedimento per arresto in flagranza (richiamato ex art. 558 c.p.p.) la struttura e le notifiche procedurali differiscono rispetto al rito ordinario: va verificato se ed quando sia stato emesso un decreto di citazione a giudizio.
- La nomina di un difensore d'ufficio pur in presenza di un difensore di fiducia necessita di valutazione formale: la revoca del difensore di fiducia o la mancata efficacia della sua nomina possono essere rilevanti, ma non prevalgono se il procedimento si estingue.
- La dichiarazione di comprensione della lingua da parte dell'imputato è elemento valutabile, ma non automaticamente sostitutivo dell'obbligo di traduzione degli atti quando previsto; tuttavia, la valutazione di tali vizi procedurali può diventare teorica se sopravviene l'estinzione del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21126/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21131/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21132/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →