Circolare numero 20 del 08-02-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE A.I.P. – ATTIVITA’ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2018 tra INPS e FEDERAZIONE A.I.P. per trattenere e versare i contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e trasmissione telematica, la misura del contributo, la messa a disposizione dei dati all’Organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e alle istruzioni contabili interne INPS.
Convenzione INPS-FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 21 dicembre 2018 tra INPS e FEDERAZIONE A.I.P. – ATTIVITA’ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.), finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Il documento disciplina sia i profili operativi della delega e della trattenuta, sia gli aspetti finanziari, di responsabilità e contabili connessi all’esecuzione del servizio.
Durata, rinnovo e cessazione della convenzione
La convenzione, basata sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è subordinato a specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inviare all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione perde automaticamente validità ed efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori avvisi. Resta ferma, per entrambe le parti, la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione oppure al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La facoltà riguarda quindi i soli soggetti che risultano titolari delle prestazioni indicate dalla convenzione.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene con trasmissione telematica della delega all’INPS. La delega deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03;
- la sottoscrizione del titolare della prestazione;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La delega alla riscossione deve inoltre essere inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, con indicazione della sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale è richiesta la trattenuta, e corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta.
Sono prive di efficacia:
- la delega non inserita nel modello di domanda della prestazione;
- la delega contenuta nel modello ma priva della sottoscrizione del delegante;
- le deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda.
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Misura del contributo e flussi informativi
L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega. Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Per il tramite della stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’Istituto versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese convenzionali e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre, senza riconoscimento di interessi.
I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 è previsto il seguente costo:
- gestione delega: euro 0,45.
Sono inoltre a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese, tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e riparto delle responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli promossi dai creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula;
- se l’INPS è convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure quando l’Organizzazione perda i requisiti richiesti dalla legge per stipulare la convenzione. Il recesso è inoltre possibile se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 13 della convenzione.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’Organizzazione la volontà di recedere. Quest’ultima dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se accoglie o meno le osservazioni, motivando l’eventuale mancato accoglimento e confermando il recesso oppure desistendo dal medesimo.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’Organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore della FEDERAZIONE A.I.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25695, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11695, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione sindacale, devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse sono effettuate con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione, stipulata il 21 dicembre 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, ha validità fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, cessa automaticamente senza ulteriori comunicazioni. È comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati e rilascio della delega
Possono versare i contributi associativi, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS, compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03, sottoscrizione del titolare e allegazione degli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e condizioni di efficacia
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria, e deve essere sottoscritta dal delegante con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Non ha effetti la delega non inserita nel modello di domanda o priva di sottoscrizione, né vengono considerate quelle pervenute dopo la domanda. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento per le verifiche INPS, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Misura del contributo e dati resi disponibili
L’importo del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega. Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con trattenuta, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e l’elenco dei pagamenti telematici effettuati, oltre all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle comunicazioni inerenti la convenzione.
Rapporti finanziari e costi del servizio
I versamenti delle quote associative e le spese del servizio sono regolati dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa l’importo delle trattenute, dedotte le spese e le eventuali somme già versate non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di gestione delega è fissato in euro 0,45 per ciascuna delega, a decorrere dal 1° gennaio 2018; ulteriori oneri restano a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti e, in caso di controversie sulla validità della delega, se soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute se chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale.
Recesso e risoluzione
L’INPS può recedere unilateralmente se sorgono contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se vengono meno i requisiti di legge per la convenzione o se intervengono disposizioni normative/regolamentari che non consentano revisione o integrazione. Prima del recesso deve inviare comunicazione motivata; l’Organizzazione dispone di 30 giorni per osservazioni documentate e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se norme sopravvenute ne impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi e dei versamenti a favore della FEDERAZIONE A.I.P. sono istituiti i conti GPA25695, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11695, per il debito verso l’Organizzazione sindacale in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le procedure ordinarie di pagamento accentrato e relative registrazioni contabili; l’allegato n. 2 descrive le variazioni al piano dei conti.
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