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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40394/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non aveva risposto agli argomenti difensivi e non aveva dimostrato che egli avesse consapevolmente assunto ed esercitato il ruolo di amministratore/liquidatore tali da integrare l'intento doloso richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse interamente di merito e pertanto inidoneo a sindacare la valutazione fattuale svolta dai giudici di merito; il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logicità e completezza della motivazione, non alla riconsiderazione delle prove. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione coerente ritenendo provato che l'imputato, quale amministratore e successivamente liquidatore, aveva omesso di consegnare le scritture contabili nonostante avesse promesso la consegna, impedendo la ricostruzione del patrimonio e manifestando l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944

    Ribadito il perimetro del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e coerente nella decisione impugnata, senza potere di riconsiderare la valutazione degli elementi di fatto attribuita al giudice di merito

  • Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369

    Ulteriore conferma del principio che la valutazione di fatto rimane riservata al giudice di merito e che la Cassazione controlla l'assenza di manifeste illogicità nella motivazione

Massime di principio

  • In casi di delitti fallimentari documentali, la qualifica di amministratore o liquidatore comporta la responsabilità diretta per la tenuta e la consegna delle scritture contabili: la mancata consegna, specialmente se preceduta da promesse, può essere valutata come elemento probatorio dell'intento doloso.
  • In cassazione non è possibile rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che sostanzialmente impugnano la valutazione fattuale sono inammissibili se non evidenziano vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • Per resistere efficacemente a accuse di bancarotta documentale è essenziale dimostrare, con elementi concreti, l'assenza di disponibilità materiale dei documenti o cause giustificative oggettive dell'inadempimento, nonché confutare la sussistenza dell'antistoricità dell'intento di frode.
  • La Corte richiede una motivazione non contraddittoria e priva di discrasie logiche: l'assenza di una risposta specifica a rilievi difensivi può essere valorizzata se il complesso argomentativo del giudice appare congruo e coerente.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna del ricorrente alle spese e, in ambito penale, a somme a favore della Cassa delle ammende.

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