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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32231/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal GIP del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso denunciava carenza di motivazione, con specifico riferimento all'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, in forza dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa al vizio di motivazione sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi deducibili. In ogni caso, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. per escludere la presenza delle ipotesi di proscioglimento e indicava, seppure sinteticamente, gli elementi delle indagini posti a fondamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che l'inammissibilità doveva essere pronunciata de plano, senza formalità, in quanto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede tale modello procedimentale per i ricorsi contro sentenze di applicazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza impugnata lo ha richiamato per escludere la sussistenza di cause di proscioglimento; la censura di carenza motivazionale relativa a tale valutazione non è stata ritenuta deducibile con ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la dichiarazione de plano, senza formalità, dell'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione richiama la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

  • art. 186 Cost.

    La sentenza richiama la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 in tema di esclusione della sanzione pecuniaria in caso di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La denuncia di carenza o illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra, di per sé, tra i motivi di ricorso consentiti contro una sentenza di patteggiamento.
  • È sufficiente che la sentenza di patteggiamento richiami l'art. 129 c.p.p. ed esponga sinteticamente gli elementi delle indagini rilevanti per escludere le cause di proscioglimento, senza necessità di una motivazione sviluppata secondo i criteri ordinari della sentenza di condanna.
  • L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di applicazione della pena deve essere dichiarata de plano, senza formalità, secondo il procedimento previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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