Cassazione Penale, Sentenza n. 00522/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione (art. 416 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), con l'aggravante di vantaggio al clan dei Casalesi. Il ricorrente, mediante due motivi, censurava: (1) la violazione delle norme sul controllo della motivazione (artt. 606 lett. b), c), e) c.p.p. e art. 273 c.p.p.) denunciando manifesta illogicità e travisamento dei fatti, omissione di valutazione della memoria difensiva e un eccessivo affidamento sui precedenti penali e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia; sosteneva che le intercettazioni erano state interpretate in modo errato e che l'attività lavorativa e l'indennità di disoccupazione non erano state adeguatamente considerate; (2) la violazione delle norme relative alle esigenze cautelari (artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p.), lamentando motivazione generica sui presupposti della custodia cautelare, mancata valutazione di misure meno afflittive e la sua qualità di mero partecipe senza reati-fine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero inammissibili o manifestamente infondate: il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione logica e articolata della caratura criminale del ricorrente e del ruolo nell'organizzazione, aveva richiamato dichiarazioni di collaboratori e risultanze probatorie (intercettazioni, somme sequestrate, contatti con altri indagati) e aveva motivato la necessità della custodia cautelare, anche alla luce delle presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di riconsiderare la valutazione del merito oltre la verifica di congruità e assenza di illogicità manifeste) e ha escluso che la memoria difensiva, non specificamente valorizzata nel ricorso, contenga argomenti decisivi tali da mutare il giudizio. Per tali ragioni la misura è stata ritenuta giustificata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma che disciplina l'associazione per delinquere; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari erano sufficienti a configurare un contributo stabile e rilevante dell'indagato all'associazione.
art. 416-bis.1 c.p.
Rilevata l'aggravante e il collegamento con il clan dei Casalesi; la gravità della caratura criminale ha rafforzato la valutazione delle esigenze cautelari.
art. 273 c.p.p.
Norma sul contenuto della motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha verificato che il giudice del riesame abbia dato conto delle ragioni giuridiche significative a sostegno dei gravi indizi.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle misure cautelari personali; richiamata nel contesto della valutazione della necessità e proporzionalità della misura detentiva.
art. 275 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari e sulle presunzioni relative: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alle presunzioni e alla caratura criminale dell'indagato nel giustificare la custodia in carcere.
art. 275-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione delle misure cautelari e le relative valutazioni prognostiche; utilizzata nella valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo.
art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero in parte non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondati o generici.
art. 192 c.p.p.
Richiamata per evidenziare la diversa intensità probatoria richiesta per la misura cautelare rispetto al giudizio di condanna: la gravità indiziaria non è omologa al convincimento di condanna.
art. 273 c.p.p., comma 1-bis (richiamo a art. 192 commi 3 e 4)
La Corte ha ricordato che l'art. 273 comma 1-bis richiama solo alcuni profili di valutazione probatoria, sottolineando i limiti della verifica in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le sanzioni per l'inammissibilità del ricorso; richiamata unitamente alla facoltà introdotta dalla legge n. 103/2017 per l'aumento della sanzione in determinati casi.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Autorizza di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte l'ha applicata per determinare il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colposa.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste, senza poter riesaminare integralmente il merito o rivalutare il peso delle singole prove.
- Per far valere l'omessa o insufficiente valutazione di memorie difensive è onere del ricorrente indicare in modo preciso quali argomenti decisivi sarebbero stati omessi e in che modo avrebbero mutato la decisione; rimangono generiche le censure che non specificano gli enunciati contestati.
- La caratura criminale dell'indagato, precedenti condanne e dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono legittimamente rafforzare la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, specie se corroborate da elementi materiali (sequestri, intercettazioni, contatti organizzativi).
- La percezione di redditi leciti (lavoro o indennità) non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza di gravi indizi o la necessità della custodia se vi sono riscontri probatori contrari (es. grosse somme in contanti, risultati perquisitorii, intercettazioni), salvo dimostrazione specifica e documentata del contrario.
- Per contestare la necessità di misure afflittive occorre proporre alternative concrete e motivare in che modo misure meno gravi sarebbero state idonee a garantire le esigenze cautelari; la sola affermazione di essere mero partecipe senza reati-fine è insufficiente se il giudice ha motivato la prognosi per il pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio.
- Quando la decisione del giudice del riesame si fonda su una ricostruzione logica e su elementi plurimi e coerenti, le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili in Cassazione poiché attengono al merito e non a vizi di motivazione evidenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →