Cassazione Civile, Ordinanza n. 05264/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite origina da una controversia condominiale tra proprietari di unità immobiliari nello stesso fabbricato. In origine un proprietario aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'installazione, nei pianerottoli della scala, di arredi destinati all'uso esclusivo di alcuni condomini, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché la rimozione di una canna fumaria e la rideterminazione delle tabelle millesimali. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, disponendo la rimozione di mobili e similari collocati nel corpo scala, la rimozione della canna fumaria e l'adozione di nuove tabelle millesimali. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro tale sentenza, il soccombente aveva proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 391-bis c.p.c., definito con ordinanza di inammissibilità. Contro quest'ultima ordinanza egli ha proposto un nuovo ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 156, comma 2, n. 2, c.p.c., per asserita motivazione apparente e per omesso esame degli elementi fattuali e probatori; ha inoltre sostenuto che anche la sentenza d'appello fosse viziata da travisamento di fotografie, fraintendimento del dato linguistico e contrasto con le risultanze della c.t.u., con riferimento ai mobili nel corpo scala, alle nicchie nell'intercapedine muraria, alle tabelle millesimali e alla canna fumaria con fuoriuscita di fumi e odori, qualificando il vizio come errore di percezione del contenuto oggettivo delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse censurabile per nullità relativa, ma soltanto, se ne ricorrevano i presupposti, per correzione di errore materiale o per revocazione nei casi tassativi previsti dalla legge; ha escluso che la doglianza proposta rientrasse in tali ipotesi, trattandosi piuttosto di censure incompatibili con il rimedio azionato. Quanto alla sentenza della Corte d'appello, ha affermato che non poteva esserne dichiarata la nullità, essendo divenuta definitiva a seguito del rigetto del precedente ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base del ricorso per revocazione ordinaria contro l'ordinanza della Corte di cassazione
art. 391-ter c.p.c.
richiamato per delimitare i casi di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione quando decida nel merito
art. 395, n. 4, c.p.c.
indicato quale ipotesi di errore di fatto revocatorio
art. 395, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.
richiamati come ulteriori motivi di revocazione astrattamente applicabili nei casi previsti dall'art. 391-ter c.p.c., solo se la Corte abbia deciso nel merito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare asserita nullità della motivazione
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della motivazione
art. 156, secondo comma, n. 2, c.p.c.
invocato dal ricorrente quale norma sulla nullità per mancanza di requisiti formali essenziali
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione
art. 96 c.p.c.
applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a somma equitativa in favore della controparte e a somma ulteriore nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il provvedimento della Corte di cassazione non è impugnabile per una generica nullità della motivazione: i rimedi esperibili sono solo quelli tipizzati dalla legge, cioè correzione dell'errore materiale, revocazione per errore di fatto o, nei casi consentiti, revocazione ex art. 391-ter c.p.c.
- L'errore revocatorio richiede un contrasto immediatamente rilevabile tra la realtà processuale e la rappresentazione contenuta nel provvedimento, dovuto a mera svista o disattenzione; non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
- Una censura che investe la sufficienza, la completezza o la correttezza della motivazione, oppure la valutazione delle prove, non è idonea a fondare la revocazione ordinaria contro un'ordinanza di cassazione quando non ricorrano i tassativi presupposti legali.
- La sentenza di merito passata in giudicato non può essere attaccata in via autonoma con un ricorso successivo contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la revocazione, se il precedente ricorso per cassazione è stato già respinto.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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