Cassazione Penale, Sentenza n. 41822/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 29/04/2020 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 171-ter L. n. 633/1941 ma aveva confermato la confisca. Il ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme emergenziali (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020) perché l'udienza camerale si è tenuta in un periodo in cui i processi dovevano essere sospesi; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché la sentenza è stata adottata in camera di consiglio senza che il difensore fosse avvisato o potesse partecipare
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (per violazione del contraddittorio e delle norme di sospensione), disponendo la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte d'appello di Bari per il prosieguo. La motivazione richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, sottolineando che la declaratoria di non doversi procedere adottata de plano in assenza di contraddittorio è viziata e giustifica l'annullamento e il riesame in sede di merito
Norme richiamate
Legge sul diritto d'autore
art. 171-ter, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. a) L. n. 633/1941
Reato contestato in primo grado; in appello era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, mentre la confisca è stata confermata come obbligatoria
Decreto-legge emergenziale
Richiamato dal ricorrente come norma che sospendeva/limitava la celebrazione di udienze in periodo emergenziale; la Corte ha considerato rilevante la disciplina emergenziale che imponeva rinvii salvo eccezioni non ricorrenti nel caso
Decreto-legge emergenziale
art. 2, lett. a) e b) d.l. n. 18/2020
Previsioni eccezionali che consentivano determinate trattazioni anche in periodo di sospensione; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni non si applicassero al caso concreto
Decreto-legge
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Prevede la sospensione dei processi nel periodo indicato (nel testo è richiamata la sospensione degli udienze in quel periodo emergenziale)
Codice di procedura penale
artt. 127, 129, 178 e 599 c.p.p.
Articoli richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive e al contraddittorio; la Corte ha rilevato che l'adozione di decisioni in forma predibattimentale esclude il contraddittorio e può integrare nullità
Codice di procedura penale
art. 83 d.l. n. 18/2020 (richiamato nel contesto processuale)
Usato nella censura per sostenere l'illegittimità della celebrazione dell'udienza nel periodo sospeso
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione alle formule della Corte di cassazione e alla disciplina delle sentenze adottate in camera di consiglio
Codice di procedura penale
Norma esaminata alla luce della giurisprudenza costituzionale; la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte interpretata come inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello adottate senza contraddittorio
Codice di procedura penale
Richiamato per evidenziare che anche le sentenze adottate in camera di consiglio richiedono l'ascolto di pubblico ministero e imputato, atteso lo scopo deflattivo senza privare le parti dell'ascolto
Costituzione
art. 111, comma 2 e art. 24, comma 2 Cost.
Principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa che non possono essere sacrificati in nome della ragionevole durata se il contraddittorio è di fatto annullato
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art. 6 CEDU (richiamato concettualmente)
Usato come parametro sovranazionale per richiedere completo rispetto delle garanzie del giusto processo
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Principio secondo cui, in alcuni casi, la dichiarazione di prescrizione pronunciata de plano in violazione del contraddittorio poteva prevalere sulla nullità, salvo prova evidente di innocenza; richiamato e poi confrontato con pronunce successive e con la Corte costituzionale
Sentenza Corte costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate senza contraddittorio; ha inciso sull'orientamento delle Sezioni Unite del 2017
Massime di principio
- La celebrazione di udienze o decisioni camerali durante periodi di sospensione processuale emergenziale è suscettibile di impugnazione: se non ricorrono le eccezioni legislative l'udienza doveva essere rinviata
- La pronuncia di proscioglimento per prescrizione 'de plano' senza contraddittorio può integrare una nullità rilevante: il diritto di difesa e il contraddittorio sono requisiti essenziali del 'giusto processo' e la loro violazione può giustificare l'annullamento della sentenza
- La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 2017) che preferiva l'effetto estintivo alla nullità è stata incisa dalla Corte costituzionale: non è scontato che la prescrizione prevalga automaticamente sulla nullità dovuta all'assenza di contraddittorio
- In caso di sentenza camerale adottata senza partecipazione della difesa, il rimedio più efficace può essere l'annullamento e il rinvio del procedimento a diversa sezione per un nuovo esame in contraddittorio
- La tutela della ragionevole durata del processo non giustifica automaticamente deroghe alle garanzie costituzionali: efficienza e rispetto delle garanzie (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) devono coesistere, e le deroghe procedurali sono ammissibili solo se prevedono comunque un sistema di garanzie
- Quando si impugna una sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione adottata senza contraddittorio, è strategico sostenere sia la violazione delle norme emergenziali (se rilevanti) sia la violazione del diritto di difesa, chiedendo l'annullamento e il riesame in sede di merito
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