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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41822/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 29/04/2020 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 171-ter L. n. 633/1941 ma aveva confermato la confisca. Il ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme emergenziali (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020) perché l'udienza camerale si è tenuta in un periodo in cui i processi dovevano essere sospesi; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché la sentenza è stata adottata in camera di consiglio senza che il difensore fosse avvisato o potesse partecipare

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (per violazione del contraddittorio e delle norme di sospensione), disponendo la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte d'appello di Bari per il prosieguo. La motivazione richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, sottolineando che la declaratoria di non doversi procedere adottata de plano in assenza di contraddittorio è viziata e giustifica l'annullamento e il riesame in sede di merito

Norme richiamate

  • Legge sul diritto d'autore

    art. 171-ter, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. a) L. n. 633/1941

    Reato contestato in primo grado; in appello era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, mentre la confisca è stata confermata come obbligatoria

  • Decreto-legge emergenziale

    Richiamato dal ricorrente come norma che sospendeva/limitava la celebrazione di udienze in periodo emergenziale; la Corte ha considerato rilevante la disciplina emergenziale che imponeva rinvii salvo eccezioni non ricorrenti nel caso

  • Decreto-legge emergenziale

    art. 2, lett. a) e b) d.l. n. 18/2020

    Previsioni eccezionali che consentivano determinate trattazioni anche in periodo di sospensione; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni non si applicassero al caso concreto

  • Decreto-legge

    art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020

    Prevede la sospensione dei processi nel periodo indicato (nel testo è richiamata la sospensione degli udienze in quel periodo emergenziale)

  • Codice di procedura penale

    artt. 127, 129, 178 e 599 c.p.p.

    Articoli richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive e al contraddittorio; la Corte ha rilevato che l'adozione di decisioni in forma predibattimentale esclude il contraddittorio e può integrare nullità

  • Codice di procedura penale

    art. 83 d.l. n. 18/2020 (richiamato nel contesto processuale)

    Usato nella censura per sostenere l'illegittimità della celebrazione dell'udienza nel periodo sospeso

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alle formule della Corte di cassazione e alla disciplina delle sentenze adottate in camera di consiglio

  • Codice di procedura penale

    Norma esaminata alla luce della giurisprudenza costituzionale; la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte interpretata come inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello adottate senza contraddittorio

  • Codice di procedura penale

    Richiamato per evidenziare che anche le sentenze adottate in camera di consiglio richiedono l'ascolto di pubblico ministero e imputato, atteso lo scopo deflattivo senza privare le parti dell'ascolto

  • Costituzione

    art. 111, comma 2 e art. 24, comma 2 Cost.

    Principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa che non possono essere sacrificati in nome della ragionevole durata se il contraddittorio è di fatto annullato

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 6 CEDU (richiamato concettualmente)

    Usato come parametro sovranazionale per richiedere completo rispetto delle garanzie del giusto processo

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    Principio secondo cui, in alcuni casi, la dichiarazione di prescrizione pronunciata de plano in violazione del contraddittorio poteva prevalere sulla nullità, salvo prova evidente di innocenza; richiamato e poi confrontato con pronunce successive e con la Corte costituzionale

  • Sentenza Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate senza contraddittorio; ha inciso sull'orientamento delle Sezioni Unite del 2017

Massime di principio

  • La celebrazione di udienze o decisioni camerali durante periodi di sospensione processuale emergenziale è suscettibile di impugnazione: se non ricorrono le eccezioni legislative l'udienza doveva essere rinviata
  • La pronuncia di proscioglimento per prescrizione 'de plano' senza contraddittorio può integrare una nullità rilevante: il diritto di difesa e il contraddittorio sono requisiti essenziali del 'giusto processo' e la loro violazione può giustificare l'annullamento della sentenza
  • La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 2017) che preferiva l'effetto estintivo alla nullità è stata incisa dalla Corte costituzionale: non è scontato che la prescrizione prevalga automaticamente sulla nullità dovuta all'assenza di contraddittorio
  • In caso di sentenza camerale adottata senza partecipazione della difesa, il rimedio più efficace può essere l'annullamento e il rinvio del procedimento a diversa sezione per un nuovo esame in contraddittorio
  • La tutela della ragionevole durata del processo non giustifica automaticamente deroghe alle garanzie costituzionali: efficienza e rispetto delle garanzie (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) devono coesistere, e le deroghe procedurali sono ammissibili solo se prevedono comunque un sistema di garanzie
  • Quando si impugna una sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione adottata senza contraddittorio, è strategico sostenere sia la violazione delle norme emergenziali (se rilevanti) sia la violazione del diritto di difesa, chiedendo l'annullamento e il riesame in sede di merito

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