Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a Uliano (ordinanza del 9/11/2022, estesa cumulativamente a due titoli esecutivi) percheè emersa la "manifesta inaffidabilità" del condannato dopo un episodio violento: in data 23/2/2023, al funerale della madre, Uliano ha aggredito Giuseppe Nasti per questioni ereditarie provocandogli lesioni al setto nasale. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta violenta, coerente con precedenti penali, dimostrasse l'inidoneità della misura alternativa a prevenire ulteriori reati e l'incapacità di autocontrollo del ricorrente. Con ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione dell'art. 47-ter O.P. e dell'art. 678 c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'episodicità e l'irripetibilità dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure come censure di merito e valutazioni fattuali non consentite in sede di legittimità, confermando che il Tribunale di Sorveglianza ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale e ha fornito motivazione adeguata circa l'inidoneità della detenzione domiciliare a prevenire recidive, richiamando la giurisprudenza sul potere del giudice di merito di valutare l'idoneità della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Il ricorrente lamentava violazione di tale norma, ma dalla decisione emerge che la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale: la revoca della misura alternativa non era mera applicazione dell'art. 47-ter, ma valutazione discrezionale sulla compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura; la Corte non ha ritenuto configurabile un errore di diritto rilevante ai fini di legittimità.
art. 678 codice di procedura penale
La parte ha richiamato la norma di impugnazione, ma la Corte ha qualificato le doglianze come rivendicazioni di fatto e di merito non sindacabili in Cassazione, escludendo una violazione di regole di impugnazione o di diritto formale rilevante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
Richiamata in relazione all'impossibilità di esenzione da responsabilità (spese/somme) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha confermato la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca di misure alternative (es. detenzione domiciliare) non dipende solo dalla mera violazione di prescrizioni, ma dalla valutazione discrezionale del giudice se tali violazioni siano incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento.
- Le valutazioni sulla "idoneità" della misura a prevenire ulteriori reati (comprendenti efficacia delle prescrizioni, caratteristiche di personalità e comportamento in libertà) sono questioni di fatto e di merito rimesse al Tribunale di Sorveglianza e difficilmente sindacabili in Cassazione, se motivate logicamente.
- Per impugnare con successo una revoca in sede di legittimità occorre dimostrare errori di diritto o carenze logiche/omissioni nella motivazione, non limitarsi a richiedere una rivalutazione dei fatti o a invocare l'episodicità del fatto senza argomentare l'insussistenza del pericolo di recidiva.
- Un comportamento violento, ancorché collegato a pregresse controversie personali, può essere ritenuto indice di "incapacità di autocontrollo" e di pericolosità sociale tale da giustificare la revoca della misura alternativa.
- La difesa dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su vizio di motivazione (contraddittorietà, mancanza assoluta di motivazione), violazioni di legge formale o errata applicazione di principi giuridici, piuttosto che su una diversa valutazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →