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Ordinanza

Ordinanza n. 469/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7552 del 30 novembre 2020, per la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e in subordine a valere anche quale impugnazione autonoma per l'annullamento (e qui riassunto solo con riferimento a quest'ultima domanda di annullamento): 1) della deliberazione ARERA 29 novembre 2022, n. 635/2022/E/EEL, recante «Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Youtrade S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica», notificata alla ricorrente in data 2 dicembre 2022; 2) dell'atto di quantificazione degli importi di Terna S.p.A. e delle relative fatture n. 0000002202033430 del 22 dicembre 2022 per € 3.636.169,27 e n. 0000002302001734 del 9 gennaio 2023 per € 35.553,70 per un totale complessivo di € 3.671.722,97; 3) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante «Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica» e della relativa Tabella 1; b) la deliberazione ARERA 6 luglio 2021, n. 289/2021/E/eel, recante «Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorità 217/2021/E/eel»; c) la deliberazione ARERA 15 febbraio 2022, n. 55/2022/E/eel, recante «Posticipo del termine per la conclusione dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorità 217/2021/E/eel»; d) la deliberazione ARERA 8 giugno 2022, n. 249/2022/E/eel, recante «Posticipo dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'Autorità 217/2021/E/eel e 419/2021/E/eel»; e) la nota ARERA protocollo 31248 del 6 agosto 2021, trasmessa alla ricorrente in data 06/08/2021, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Giustizia amministrativa202301838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA che ha adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, unitamente alla quantificazione degli importi e alle fatture emesse da Terna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto, nell'ambito di un giudizio promosso in via principale per l'ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato e, in subordine, quale autonoma impugnazione, domanda di annullamento della deliberazione ARERA 29 novembre 2022, n. 635/2022/E/EEL, dell'atto di quantificazione degli importi e delle fatture Terna per complessivi euro 3.671.722,97, nonché degli atti presupposti, tra cui le deliberazioni ARERA di avvio, rettifica e proroga dei procedimenti e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR rileva che, dopo novembre 2023, non risultano depositi nel fascicolo e ritiene necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda, sull'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti e sulla permanenza dell'interesse alla decisione, nonché indicazioni sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della domanda di annullamento né decide la domanda di ottemperanza. Dispone specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della controversia indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria; ARERA e Terna devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali elementi incidenti sull'interesse o sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR avverte che l'inerzia, in particolare della ricorrente rispetto alla dichiarazione di interesse, potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono disciplinate in questa ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale ai fini della decisione sulla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate per gli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, ove compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse e rimasta inerte, elementi decisivi per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal collegio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare, anche in vista della calendarizzazione della causa, se permanga l'interesse concreto e attuale alla decisione di un ricorso non ancora definito nel merito.
  • Quando il ricorrente, previamente sollecitato dal giudice a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Gli aggiornamenti richiesti alle parti possono comprendere la comunicazione di fatti, provvedimenti o atti sopravvenuti rilevanti sia per la permanenza dell'interesse sia per l'esito del giudizio, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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