Cassazione Penale, Sentenza n. 44941/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza contestando che la perquisizione e il sequestro fossero stati eseguiti anche presso il suo studio legale in violazione delle garanzie previste per gli esercenti la professione forense (art. 103 c.p.p.) e nonostante la mancata iscrizione formale nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.). Denuncia altresì la mancata considerazione della memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame e una motivazione inadeguata richiamante giurisprudenza non pertinente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che Antonio Addeo fosse, sostanzialmente, indagato con specifiche contestazioni per usura e tentata estorsione e che gli atti di perquisizione e sequestro avessero ad oggetto soprattutto titoli di credito qualificabili come "corpo del reato". È stato affermato che le speciali garanzie dell'art. 103 c.p.p. non richiedono autorizzazione preventiva né avviso all'Ordine quando il professionista è lui stesso indagato e l'indagine mira al reperimento del corpo del reato; il Tribunale del riesame ha pertanto motivato correttamente. La difesa non ha prodotto elementi concreti per dimostrare che l'attività investigativa avesse inciso su specifiche attività difensive o che fossero stati sequestrati documenti pertinenti alla difesa non riconducibili al corpo del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a carico della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 103 cod. proc. pen.
Le garanzie speciali a tutela dell'attività difensiva non operano quando il professionista sia egli stesso indagato e l'attività investigativa sia diretta alla ricerca del corpo del reato; in tale ipotesi non è necessaria l'autorizzazione del GIP né il previo avviso al Consiglio dell'Ordine
art. 335 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la mancanza di formale iscrizione nel registro degli indagati; la Corte ricorda però che la qualità di indagato va valutata sostanzialmente e non solo in base a formalità di iscrizione
art. 240 cod. pen.
I titoli di credito individuati (tre assegni) sono stati ritenuti potenzialmente "corpo del reato" in quanto prodotti/profitti del reato o cose servite a commetterlo, giustificando il sequestro
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
artt. 644 e 56-629 cod. pen.
Indicano le fattispecie penali contestate (riferite alla vicenda di usura e tentata estorsione) rispetto alle quali sono stati eseguiti perquisizione e sequestro
art. 24 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali sulla inviolabilità della difesa e sulla tutela del segreto professionale utilizzati per bilanciare la protezione delle garanzie difensive con le esigenze investigative
Direttiva 2013/48/UE
Richiamata come parametro interpretativo in tema di garanzie per la difesa nelle indagini, confermando le limitazioni alle tutele quando il professionista è indagato
Massime di principio
- La qualità di "indagato" va valutata in termini sostanziali: anche senza formale iscrizione nel registro, chi risulta concretamente destinatario dell'attività investigativa può essere considerato indagato.
- Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. a tutela dell'attività difensiva non sono assolute: quando il professionista è egli stesso indagato e l'indagine è diretta al reperimento del corpo del reato, gli inquirenti possono perquisire e sequestrare senza l'autorizzazione preventiva del GIP o l'avviso all'Ordine, purché il sequestro riguardi oggetti pertinenti al reato.
- Il sequestro nello studio del difensore è ammissibile per gli oggetti che costituiscono corpo del reato; invece i documenti attinenti all'oggetto della difesa sono protetti salvo che costituiscano corpo del reato.
- La difesa che contesti la perquisizione/sequestro nello studio dell'avvocato deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la sussistenza di un mandato difensivo pertinente al materiale sequestrato e l'effettiva lesione della sfera giuridica del cliente; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- In caso di contesa sull'applicabilità delle garanzie professionali, il giudice del riesame deve motivare in termini sostanziali e confrontarsi con la giurisprudenza, valutando la natura degli oggetti sequestrati (se corpo del reato) e la posizione sostanziale dell'interessato.
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