Cassazione Penale, Sentenza n. 27556/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. Cassazione ha confermato la condanna penale per la violazione degli artt. 189 commi 1, 6 e 7 cod. strada e ha ritenuto infondate le censure relative a vizio di motivazione e alla non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Sciarra è stato condannato in primo e secondo grado per la violazione dell'art. 189 cod. strada, commi 1, 6 e 7, per non essersi fermato e non aver prestato assistenza dopo un sinistro stradale. In Cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale e ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (presunta esiguità della offensività e bassa pericolosità sociale). La Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse questioni di merito già valutate con motivazione non illogica, richiamando le dichiarazioni delle parti lese, le immagini di videosorveglianza e il comportamento post factum dell'imputato. Quanto alla non punibilità, la Corte ha osservato che, sebbene la Corte di merito abbia erroneamente indicato nei precedenti penali un ostacolo formale, ha comunque motivato il diniego richiamando la gravità della condotta e l'elevata pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 189, codice della strada
Ricollegata alla fattispecie di omessa fermata e assistenza dopo sinistro: la Corte ha ritenuto provata la violazione sulla base delle dichiarazioni delle parti lese, delle immagini di videosorveglianza e del comportamento posteriore dell'imputato
art. 131-bis, codice penale
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per esiguità del fatto e bassa pericolosità sociale; la Corte ha rilevato un errore formale nel richiamare i precedenti penali come ostativi ma ha condiviso la valutazione di merito che ha negato la non punibilità per la gravità della condotta e la pericolosità sociale
art. 616, codice di procedura penale
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti per omissione di soccorso e fuga dopo incidente (art. 189 c.d.s.) elementi di prova oggettivi come immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni delle vittime sono particolarmente determinanti e difficili da ribaltare in Cassazione
- Le censure in Cassazione che ripropongono una rivalutazione del merito senza dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione sono normalmente inammissibili e portano al rigetto del ricorso
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e positiva della scarsa offensività del fatto e della bassa pericolosità sociale; precedenti penali e la gravità del comportamento possono giustificare il diniego
- Errori formali nella motivazione di merito (per esempio indicare impropriamente i precedenti come ostativi) non sono sempre sufficienti per la cassazione se la decisione complessiva risulta logicamente sostenuta
- In giudizio di legittimità la Corte verifica principalmente la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione; questioni strettamente di fatto rimangono di pertinenza dei giudici di merito e difficilmente vengono rimesse in discussione
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