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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16199/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell'ordinanza di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p. per mancata motivazione e inutilizzabilità delle prove così acquisite; 2) nullità e inutilizzabilità della "Ricerca Traffico Storico Telematico" e dei tabulati telefonici (violazioni art.177,179,191 c.p.p., art.132 d.lgs.196/2003) e difetto di tempestivo deposito; 3) vizio logico nell'attribuire all'imputato il possesso/uso dell'utenza 3382840355 (intestata a Formisano Anna); 4) travisamento della prova e violazione art.192 c.p.p. in ordine ai dati di localizzazione, IMEI e attendibilità dei tabulati; 5) vizio nella valutazione dell'identificazione fotografica compiuta da Mora Barbara; 6) vizio di tipicità in relazione al reato di violenza privata (contestata la causalità fra intimidazioni e dimissioni della vittima).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p. nel giudizio abbreviato, confermando che il potere integrativo può riguardare la ricostruzione del fatto (thema probandum) e non richiede motivazione analitica. Ha ritenuto utilizzabili i dati/tracciati telefonici e le relazioni della Polizia Giudiziaria nonostante il contestato mancato deposito, e ha giudicato congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito circa il possesso della SIM da parte dell'imputato, la localizzazione e l'identificazione fotografica. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile. Il rigetto comporta la conferma della responsabilità per violenza privata e lesioni personali gravi e della pena rideterminata in grado d'appello (anni 5 e mesi 4 di reclusione) e la condanna del ricorrente alle spese processuali. Inoltre la Corte ha precisato che la trattazione orale non era stata tempestivamente richiesta in relazione al rinvio e che la trattazione è avvenuta in rito camerale.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice nel rito abbreviato di disporre d'ufficio l'integrazione probatoria anche sul thema probandum; il potere è discrezionale, non richiede motivazione analitica e può intervenire in ogni fase.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova: la sentenza ha valorizzato elementi indiziari per la loro gravità, precisione e concordanza ai fini della decisione.

  • art. 416 e art. 415-bis, cod. proc. pen.

    Riferimenti alla disciplina sul deposito degli atti e sulle conseguenze per il mancato deposito: la Corte ha ritenuto che le relazioni di P.G. presenti nel fascicolo possano supplire al mancato deposito dei tabulati.

  • artt. 177, 179, 191 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di nullità e inutilizzabilità degli atti: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di nullità rilevando regolarità dell'uso delle annotazioni di P.G. e dell'audizione dell'ufficiale di P.G.

  • art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy)

    Richiamato in relazione al divieto di conservazione dei dati di traffico oltre i termini; la Corte ha ritenuto che i dati acquisiti in epoca anteriore alla nuova disciplina siano utilizzabili se rientrano nei limiti previsti dalla normativa intertemporale.

  • art. 1 d.l. n. 132 del 30/09/2021 e comma 1-bis della legge di conversione n. 178/2021

    i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi

    La disciplina intertemporale limita l'uso dei dati di traffico acquisiti prima della riforma: la Corte ha ritenuto applicabile la deroga perché i dati si inserivano in un quadro probatorio composito e per reati con pena massima superiore ai parametri indicati.

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione ai termini e all'efficacia della richiesta di trattazione orale dopo rinvio: la Corte ha ritenuto inefficace la richiesta precedente e che per la nuova udienza occorreva una nuova richiesta tempestiva.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice può, e deve se necessario, disporre d'ufficio integrazioni probatorie riguardanti la ricostruzione del fatto; tale potere è discrezionale e la sua esercitazione è sindacabile limitatamente a vizi macroscopici.
  • La mancata trasmissione tempestiva di tabulati o documenti da parte del P.M. può essere compensata dall'esistenza di relazioni/annotazioni di polizia giudiziaria e dall'audizione degli ufficiali che hanno esaminato i documenti, rendendo utilizzabili le informazioni se presenti nel fascicolo.
  • I dati di traffico telefonico acquisiti prima della riforma privacy del 2021 sono utilizzabili se rientrano nella disciplina intertemporale: generalmente vanno collegati ad altri elementi di prova e il loro impiego può essere limitato in funzione della gravità del reato e dei requisiti legislativi.
  • In appello non è necessario rispondere punto per punto a tutte le doglianze difensive; è sufficiente che la motivazione dimostri di aver considerato le principali risultanze decisive.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente il valore probatorio degli elementi già valutati dai giudici di merito, salvo profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione.
  • Le richieste di trattazione orale successive a rinvii devono essere rinnovate tempestivamente in conformità ai termini processuali emergenziali: una richiesta originaria può diventare inefficace dopo la ripianificazione dell'udienza.

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