Cassazione Penale, Sentenza n. 16199/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell'ordinanza di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p. per mancata motivazione e inutilizzabilità delle prove così acquisite; 2) nullità e inutilizzabilità della "Ricerca Traffico Storico Telematico" e dei tabulati telefonici (violazioni art.177,179,191 c.p.p., art.132 d.lgs.196/2003) e difetto di tempestivo deposito; 3) vizio logico nell'attribuire all'imputato il possesso/uso dell'utenza 3382840355 (intestata a Formisano Anna); 4) travisamento della prova e violazione art.192 c.p.p. in ordine ai dati di localizzazione, IMEI e attendibilità dei tabulati; 5) vizio nella valutazione dell'identificazione fotografica compiuta da Mora Barbara; 6) vizio di tipicità in relazione al reato di violenza privata (contestata la causalità fra intimidazioni e dimissioni della vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p. nel giudizio abbreviato, confermando che il potere integrativo può riguardare la ricostruzione del fatto (thema probandum) e non richiede motivazione analitica. Ha ritenuto utilizzabili i dati/tracciati telefonici e le relazioni della Polizia Giudiziaria nonostante il contestato mancato deposito, e ha giudicato congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito circa il possesso della SIM da parte dell'imputato, la localizzazione e l'identificazione fotografica. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile. Il rigetto comporta la conferma della responsabilità per violenza privata e lesioni personali gravi e della pena rideterminata in grado d'appello (anni 5 e mesi 4 di reclusione) e la condanna del ricorrente alle spese processuali. Inoltre la Corte ha precisato che la trattazione orale non era stata tempestivamente richiesta in relazione al rinvio e che la trattazione è avvenuta in rito camerale.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice nel rito abbreviato di disporre d'ufficio l'integrazione probatoria anche sul thema probandum; il potere è discrezionale, non richiede motivazione analitica e può intervenire in ogni fase.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova: la sentenza ha valorizzato elementi indiziari per la loro gravità, precisione e concordanza ai fini della decisione.
art. 416 e art. 415-bis, cod. proc. pen.
Riferimenti alla disciplina sul deposito degli atti e sulle conseguenze per il mancato deposito: la Corte ha ritenuto che le relazioni di P.G. presenti nel fascicolo possano supplire al mancato deposito dei tabulati.
artt. 177, 179, 191 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di nullità e inutilizzabilità degli atti: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di nullità rilevando regolarità dell'uso delle annotazioni di P.G. e dell'audizione dell'ufficiale di P.G.
art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy)
Richiamato in relazione al divieto di conservazione dei dati di traffico oltre i termini; la Corte ha ritenuto che i dati acquisiti in epoca anteriore alla nuova disciplina siano utilizzabili se rientrano nei limiti previsti dalla normativa intertemporale.
art. 1 d.l. n. 132 del 30/09/2021 e comma 1-bis della legge di conversione n. 178/2021
i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi
La disciplina intertemporale limita l'uso dei dati di traffico acquisiti prima della riforma: la Corte ha ritenuto applicabile la deroga perché i dati si inserivano in un quadro probatorio composito e per reati con pena massima superiore ai parametri indicati.
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione ai termini e all'efficacia della richiesta di trattazione orale dopo rinvio: la Corte ha ritenuto inefficace la richiesta precedente e che per la nuova udienza occorreva una nuova richiesta tempestiva.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il giudice può, e deve se necessario, disporre d'ufficio integrazioni probatorie riguardanti la ricostruzione del fatto; tale potere è discrezionale e la sua esercitazione è sindacabile limitatamente a vizi macroscopici.
- La mancata trasmissione tempestiva di tabulati o documenti da parte del P.M. può essere compensata dall'esistenza di relazioni/annotazioni di polizia giudiziaria e dall'audizione degli ufficiali che hanno esaminato i documenti, rendendo utilizzabili le informazioni se presenti nel fascicolo.
- I dati di traffico telefonico acquisiti prima della riforma privacy del 2021 sono utilizzabili se rientrano nella disciplina intertemporale: generalmente vanno collegati ad altri elementi di prova e il loro impiego può essere limitato in funzione della gravità del reato e dei requisiti legislativi.
- In appello non è necessario rispondere punto per punto a tutte le doglianze difensive; è sufficiente che la motivazione dimostri di aver considerato le principali risultanze decisive.
- La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente il valore probatorio degli elementi già valutati dai giudici di merito, salvo profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione.
- Le richieste di trattazione orale successive a rinvii devono essere rinnovate tempestivamente in conformità ai termini processuali emergenziali: una richiesta originaria può diventare inefficace dopo la ripianificazione dell'udienza.
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