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Sentenza

Sentenza del 22/03/2023 n. 8247 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificò ad A.A. tre avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008, attribuendo al contribuente dividendi occulti in quanto socio al 50% di DEK Srl, destinataria di accertamenti per componenti passive inesistenti. A.A. aveva presentato istanza di emersione (cd. scudo fiscale) per il 2006-2007, ma l'Ufficio contestava che vi fosse formale conoscenza di attività di accertamento e che i capitali regolarizzati non fossero dimostrati come già presenti all'estero entro il 31.12.2008 o riconducibili ai redditi accertati. Il contribuente impugnò gli avvisi in CTP e CTR, poi ricorse in Cassazione su questioni relative all'effetto preclusivo dello scudo fiscale, onere della prova, validità formale degli atti (firma degli avvisi), notifica, contraddittorio preventivo e raddoppio dei termini di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di A.A. Confermato che: (1) lo scudo fiscale non produce effetti preclusivi quando, alla data di presentazione, il contribuente aveva "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento; tale formalità può sussistere anche in presenza di atti di indagine anteriori all'esercizio dell'azione penale che abbiano coinvolto il contribuente; (2) l'onere di dimostrare la concreta correlazione tra redditi oggetto di accertamento e somme/beni rimpatriati grava sul contribuente; (3) la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta nullità degli accertamenti che non hanno comportato accesso diretto presso il contribuente; (4) il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. 600/1973 art.43, comma 3 (nel testo ratione temporis) opera con la semplice insorgenza dell'obbligo di denuncia per i reati del D.Lgs. 74/2000, senza richiedere l'effettiva presentazione della denuncia; (5) l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato (funzionario di terza area), non necessariamente da un dirigente nel senso stretto; (6) la prova della notifica, acquisita in primo grado anche con ordine di produzione o riassunta in appello, è idonea a fondare la decisione. Conseguenza pratica: il ricorso è rigettato, condanna alle spese e possibile aggravio contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, comma 7 (conv. L. n. 409/2001)

    Stabilisce che lo scudo fiscale non produce effetti preclusivi se, alla data di presentazione, sono già iniziate accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; la Corte interpreta restrittivamente e valuta il coinvolgimento concreto del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Norma richiamata per le rettifiche dei redditi; contestata dal ricorrente ma la Corte ha rigettato le censure in combinato con le regole sullo scudo e oneri probatori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Stabilisce i requisiti formali dell'avviso di accertamento; la Corte conferma che la sottoscrizione è necessaria e può essere apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva (terza area).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di determinate condizioni legate a reati tributari; la Corte afferma che è sufficiente l'insorgenza dell'obbligo di denuncia per i reati del D.Lgs. 74/2000, non la sua effettiva presentazione.

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (conv. L. n. 102/2009) - scudo fiscale

    I benefici dell'istituto si estendono solo ai soggetti che aderiscono spontaneamente; se il contribuente aveva formale conoscenza di indagini, lo scudo non preclude accertamenti.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 (conv. L. n. 248/2006)

    Rilevato in relazione ai presupposti per il raddoppio dei termini; i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i requisiti, valutazione non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda i reati tributari la cui insorgenza dell'obbligo di denuncia giustifica il raddoppio dei termini; la Corte precisa che basta l'insorgenza dell'obbligo, non la denuncia effettiva.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 37 del 2015

    Ha qualificato profili formali degli atti erariali; la Corte di Cassazione segnala che la pronuncia non estende automaticamente i suoi effetti a rapporti ormai esauriti ma ribadisce i requisiti di sottoscrizione dell'avviso secondo la carriera direttiva.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112, 115, 132

    Richiamati nelle censure del ricorrente relative al contraddittorio e all'onere probatorio; la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale che non condanna alla nullità l'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale quando non vi è accesso diretto.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale non impedisce ulteriori accertamenti se, alla data di adesione, il contribuente aveva "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento: rileva il coinvolgimento concreto del soggetto, anche se le indagini sono antecedenti all'esercizio dell'azione penale.
  • Il contribuente che invoca gli effetti preclusivi dello scudo deve dimostrare che le somme o i beni emersi con il rimpatrio erano già presenti all'estero entro la data limite prevista dalla norma e che sono effettivamente riconducibili ai redditi oggetto di accertamento; l'onere di prova su tale correlazione grava sul contribuente.
  • La mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé la nullità degli avvisi di accertamento che non hanno comportato accesso diretto; il giudice tributario valuta caso per caso conformemente alla giurisprudenza consolidata.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa tributaria (art. 43 DPR 600/1973 nel testo ratione temporis) scatta con l'insorgenza dell'obbligo di denuncia legato ai reati tributari, senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata.
  • L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva delegato (terza area); la mancata sottoscrizione rileva come vizio formale ove sussista, ma l'individuazione del sottoscrittore richiesto non impone necessariamente la qualifica di dirigente.
  • La prova della notifica degli atti può essere acquisita tramite ordine di produzione in primo grado e può essere integrazione valutata in appello; il giudice tributario ha poteri officiosi di acquisizione documentale entro i limiti di legge.

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