Sentenza del 04/04/2017 n. 9417 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2001. L'Ufficio contestava la qualificazione come non imponibili dei corrispettivi per servizi di trasporto di beni provenienti da San Marino, sostenendo che l'esenzione non potesse essere riconosciuta in assenza di separata indicazione del costo del trasporto nei documenti e di effettiva tassazione in dogana. In subordine, contestava la sufficienza della motivazione sulla presenza della clausola "franco destino" nelle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'esenzione IVA per i servizi di trasporto accessori all'importazione richieda soltanto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile dell'importazione, senza necessità che l'IVA sia stata effettivamente riscossa in dogana o che il costo sia indicato separatamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi respinto e la sentenza favorevole alla contribuente è rimasta ferma. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e per il successivo intervento chiarificatore della Corte di Giustizia.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69
I servizi di trasporto connessi all'importazione sono non imponibili quando il loro corrispettivo è incluso nella base imponibile dell'importazione.
Art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
l'imposta è commisurata ... al valore dei beni importati ... aumentato ... dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione
Le spese di trasporto fino al luogo di destinazione concorrono alla formazione della base imponibile IVA dell'importazione.
Art. 71, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina IVA applicabile alle operazioni connesse agli scambi internazionali; non è stata accolta una lettura che imponesse l'effettiva riscossione dell'imposta in dogana come condizione dell'esenzione.
Art. 9, comma 4-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 ... e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta
Conferma che l'inclusione nella base imponibile è sufficiente per la non imponibilità, anche quando l'imposta non sia stata concretamente applicata.
Artt. 86 e 144 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri devono esentare dall'IVA i servizi connessi all'importazione quando il loro valore è compreso nella base imponibile dell'importazione.
Sentenza Corte di Giustizia UE, 4 ottobre 2017, Federal Express
La condizione necessaria e sufficiente per l'esenzione dei servizi accessori all'importazione è l'inclusione del loro valore nella base imponibile; non è richiesta l'effettiva tassazione in dogana.
Massime di principio
- Per ottenere la non imponibilità IVA di un servizio di trasporto accessorio all'importazione è decisivo dimostrare che il relativo corrispettivo sia stato incluso nella base imponibile dell'importazione; non è indispensabile provare che l'IVA sia stata effettivamente riscossa in dogana.
- La mancata separata indicazione del costo del trasporto nei documenti non esclude automaticamente la non imponibilità, se l'inclusione del corrispettivo nella base imponibile risulta comunque provata.
- L'esenzione mira a evitare una doppia imposizione: il servizio accessorio non deve essere nuovamente assoggettato a IVA quando il suo valore è già ricompreso nella base imponibile dell'importazione.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle fatture e degli altri elementi probatori: le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti sono ammissibili solo se riguardano effettivi vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti.
- Quando una questione tributaria è stata chiarita successivamente da una pronuncia della Corte di Giustizia, il giudice può confermare la decisione favorevole al contribuente e compensare le spese per la novità della controversia.
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