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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09520/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di una particella di circa 10.106 mq, classificata nello strumento urbanistico come area per attrezzature collettive sovracomunali, sulla quale gravavano più servitù (elettrodotto, metanodotto e fangodotto). Dopo un primo giudizio e una cassazione con rinvio, la corte di merito ha determinato l’indennità tenendo conto del valore base del terreno e di un coefficiente di riduzione del 30% per le servitù, rigettando l’opposizione. La società espropriata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme provinciali e della delibera attuativa, sostenendo che le servitù dovessero incidere solo in concreto e secondo l’uso effettivo dell’area destinata ad ampliamento di un depuratore, non in astratto come se si trattasse di un terreno edificatorio in generale, e che fosse errata l’applicazione del coefficiente del 30% anziché del 5%; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte considerato quanto emerso dalla CTU circa la presenza delle stesse servitù su aree vicine già destinate a depuratore e non ostative all’edificazione; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, assumendo che il valore effettivo della controversia fosse inferiore a quello assunto dal giudice di merito e che le spese dovessero essere almeno parzialmente compensate per la novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte di rinvio si fosse attenuta al principio già fissato nella precedente cassazione, avendo valutato l’incidenza delle servitù in modo concreto e non astratto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che il secondo motivo denunciasse un vero omesso esame di fatto storico, trattandosi piuttosto di una critica alla valutazione delle risultanze della CTU e delle difese di parte. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione alla stima il valore della controversia va riferito al quantum indennitario accertato dal giudice, che il criterio della soccombenza opera in relazione all’esito finale unitario della lite e che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti del controllo di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione a entrambe le controparti e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come base del rito introdotto per l’opposizione alla stima e per la riassunzione del giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi deducibili in cassazione; la censura ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico e non consente di contestare la valutazione della CTU o delle deduzioni difensive.

  • art. 7-quinquies, comma 4, L.P. Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991

    per le aree edificabili destinate a servizi, il valore venale va determinato tenendo conto delle caratteristiche del terreno, del suo inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

  • art. 7-ter L.P. Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991

    richiamato per escludere che le aree destinate a servizi e attrezzature d’interesse generale rientrino nelle categorie ivi previste.

  • delibera della Giunta provinciale n. 751/2010

    contiene i criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio delle aree edificabili; la Corte ne valorizza l’applicazione in concreto e non in astratto.

  • art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    per la liquidazione dei compensi va preso a riferimento il valore effettivo della controversia secondo il criterio del disputatum, qui individuato nell’indennità accertata dal giudice.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la determinazione dei compensi professionali in base allo scaglione di valore della controversia.

  • d.m. 147/2022

    richiamato dal giudice di merito per la liquidazione delle spese, in relazione al momento di esaurimento delle prestazioni professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dispone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro di riferimento per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione il giudice compie una valutazione autonoma del quantum dovuto; ai fini della decisione sul valore e sulle spese rileva il risultato finale accertato in sentenza, non la sola determinazione amministrativa originaria.
  • La determinazione del valore venale di un’area espropriata destinata a servizi deve muovere dalle caratteristiche intrinseche del bene e dalla sua collocazione urbanistica, valutando in concreto l’incidenza di vincoli e servitù sulla effettiva utilizzabilità del fondo; resta invece non censurabile in cassazione la mera rivalutazione di merito del peso di tali elementi.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio o delle deduzioni difensive.
  • In tema di spese processuali, il valore della controversia si determina avendo riguardo alla pretesa oggetto del giudizio di opposizione alla stima e il criterio della soccombenza va riferito all’esito unitario finale della lite; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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