Cassazione Civile, Ordinanza n. 32571/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un sollecito di pagamento e alle sottostanti cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo regolari le notifiche delle cartelle; il tribunale, investito dell'appello, aveva a sua volta rigettato il gravame qualificandolo come contenente solo argomentazioni di mero stile. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o mancante, sostenendo che l'appello conteneva censure specifiche e intellegibili. Dalla proposta del relatore e dal testo della decisione emerge che nell'appello erano state articolate doglianze puntuali: nullità delle notifiche delle cartelle e dei verbali di accertamento eseguite a mezzo posta con consegna al portiere senza raccomandata informativa, erronea decisione nonostante un provvedimento di discarico del Comune di Asti, mancata ordinazione di esibizione degli originali dopo il disconoscimento delle copie prodotte, prescrizione dei crediti e nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. I motivi successivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, perché la motivazione del tribunale era solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermare che l'appello conteneva argomentazioni di mero stile, senza confrontarsi con le specifiche censure dedotte. È stata quindi ravvisata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e per motivazione non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. Conseguentemente, i motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, ossia se non consente di percepire l'effettivo percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale accelerato e per la proposta del relatore.
Massime di principio
- Il motivo di appello non può essere dichiarato aspecifico quando individui con chiarezza il punto della decisione contestato e consenta al giudice di comprendere natura, portata e senso della critica senza dover ricostruire autonomamente l'intera vicenda processuale.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste materialmente ma non rende percepibile la ratio decidendi né consente il controllo sulla correttezza del ragionamento del giudice.
- Affermare apoditticamente che le censure dell'appello sono di mero stile non basta a soddisfare il minimo costituzionale della motivazione se il giudice non confronta le doglianze specifiche dedotte dalla parte.
- Quando il ricorso per cassazione censura validamente la motivazione apparente della sentenza d'appello, l'accoglimento di tale motivo assorbe le ulteriori doglianze che investono il merito della controversia.
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