Sentenza n. 2663/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro n. 117/2025 depositata in data 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 117/2025, quanto al riconoscimento e pagamento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 117/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti anche per l'anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento dell'ulteriore somma di euro 500 ciascuno, oltre accessori. In conseguenza della parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, il beneficio spettava a una ricorrente per gli anni dal 2022 al 2024 e all'altro ricorrente per gli anni dal 2021 al 2024. I ricorrenti hanno dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento era decorso. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an e nel quantum né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, poiché il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura dei ricorrenti. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. L'ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate dalla sentenza d'appello e distratte in favore dei difensori, perché tale specifica azione non era stata proposta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai docenti dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione al titolo esecutivo, ove il pagamento non sia stato effettuato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza della Corte d'Appello aveva disposto il pagamento delle somme riconosciute oltre agli accessori di legge ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza dell'amministrazione può essere accertata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e l'amministrazione non abbia eseguito la prestazione dovuta.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum della prestazione oggetto dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Il giudizio di ottemperanza resta delimitato dal contenuto della domanda proposta: le spese liquidate dal titolo giudiziale e distratte in favore dei difensori non sono comprese nell'ottemperanza se tale specifica esecuzione non è stata richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →