Ordinanza del 26/05/2017 n. 129 - Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale riunisce tre giudizi promossi dalle Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano contro la disciplina dell’aggio di riscossione, parametrato all’importo iscritto a ruolo e, per alcuni casi, fissato al 9%. Le questioni, riferite agli artt. 3, 53 e 97 Cost., sono dichiarate manifestamente inammissibili per carente o contraddittoria individuazione della norma censurata, insufficiente descrizione delle fattispecie, difetto di motivazione sulla rilevanza e mancato esame dei motivi principali dei ricorsi.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sull’aggio di riscossione previsto dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999.
Manifesta inammissibilità delle questioni sull’aggio di riscossione
La Corte costituzionale ha esaminato tre questioni relative all’art. 17, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione disciplina il compenso spettante all’agente della riscossione, collegandolo all’importo delle somme iscritte a ruolo e prevedendo, nella versione richiamata dai giudici rimettenti, una misura unica nazionale pari al 9 per cento.
Le questioni erano state sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano nel corso di giudizi riguardanti cartelle di pagamento relative, rispettivamente, a IVA, a IRAP, IVA e IRES, e a IRPEF. La Corte ha riunito i giudizi per l’identità dell’oggetto e ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito della compatibilità costituzionale della disciplina dell’aggio.
Disciplina censurata e parametri costituzionali
I giudici rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, nella parte in cui il compenso di riscossione viene determinato in misura correlata al valore del debito o della lite.
Le censure erano riferite ai seguenti parametri:
- art. 3 Cost., per la presunta irragionevole differenza di trattamento tra contribuenti, anche in relazione alla loro capacità di pagare tempestivamente e all’assenza di un tetto massimo dell’aggio;
- art. 53 Cost., perché il compenso non sarebbe collegato alla capacità contributiva del contribuente;
- art. 97 Cost., per la presunta mancanza di trasparenza, correlazione con l’attività concretamente svolta e congruità rispetto ai costi del servizio.
La Commissione tributaria di Roma aveva inoltre specificato che, per i contribuenti che non pagavano entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, l’aggio era calcolato nella misura fissa del 9 per cento.
Questione sollevata dalla Commissione tributaria di Cagliari
Il giudizio di Cagliari riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento per tributi IVA, limitatamente anche ai compensi di riscossione. Il giudice rimettente aveva prospettato l’illegittimità dell’aggio perché dovuto anche in assenza di un’effettiva attività dell’agente della riscossione e anche quando il contribuente avesse effettuato il pagamento nei termini di legge.
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza e contraddittorietà della motivazione, poiché l’ordinanza non consentiva di individuare con certezza quale versione dell’art. 17 fosse sottoposta a scrutinio.
In particolare, il giudice rimettente:
- dichiarava di censurare l’art. 17 come modificato da ultimo dal d.l. n. 185 del 2008;
- contestava tuttavia la variabilità territoriale dell’aggio, caratteristica della disciplina derivante dal d.l. n. 262 del 2006;
- faceva contemporaneamente riferimento alla misura unica nazionale del 9 per cento introdotta dal d.l. n. 185 del 2008.
La variabilità dell’aggio su base provinciale apparteneva infatti a una versione normativa anteriore, mentre la disciplina successiva aveva previsto una misura unica sull’intero territorio nazionale. L’incertezza sull’oggetto dell’impugnazione, aggravata dalla carente descrizione della fattispecie concreta, impediva di verificare quale norma dovesse essere applicata nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione.
La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione tributaria di Cagliari non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione. L’ordinanza si limitava a riferire che la cartella sarebbe stata illegittima anche per altri motivi, tra cui l’assenza di motivazione sul calcolo delle sanzioni e il carattere retroattivo della disciplina sanzionatoria, senza esaminare preliminarmente tali censure.
Questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di Roma e Milano
Anche le ordinanze di Roma e Milano sono state ritenute carenti nella descrizione delle vicende processuali e nella motivazione sulla rilevanza.
La Commissione tributaria di Roma aveva indicato soltanto che il contribuente aveva impugnato una cartella relativa a un importo di euro 574.913,86, iscritto a ruolo per l’anno 2006 a titolo di IVA, IRES, IRAP, sanzioni e interessi, oltre a euro 51.742,23 per compensi di riscossione e diritti.
La Commissione tributaria di Milano aveva riferito che il contribuente aveva impugnato una cartella notificata il 4 dicembre 2012, relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo delle somme accertate, oltre interessi e diritti di notifica, per tributi IRPEF.
Secondo la Corte, tali indicazioni erano insufficienti per verificare l’applicabilità ratione temporis della disciplina censurata. Mancavano, in particolare, elementi essenziali quali la data di iscrizione a ruolo degli importi. Tale dato era necessario perché l’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 aveva subito diversi interventi normativi e solo la ricostruzione completa della fattispecie avrebbe consentito di individuare la versione applicabile.
La Corte ha richiamato il precedente costituito dall’ordinanza n. 147 del 2015, nella quale era stata dichiarata l’inammissibilità di una questione analoga per la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e per l’impossibilità di identificare con certezza la disciplina applicabile ratione temporis. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l’inammissibilità della questione.
Mancato esame dei motivi principali dei ricorsi
Con riferimento alle questioni di Cagliari e Roma, la Corte ha ravvisato un ulteriore autonomo profilo di inammissibilità: il mancato esame degli altri motivi dedotti dai contribuenti nei giudizi principali.
La questione di legittimità costituzionale era stata prospettata in via subordinata rispetto alle censure dirette contro la cartella di pagamento. Prima di sollevare l’incidente di costituzionalità, i giudici rimettenti avrebbero quindi dovuto verificare se i motivi principali potessero condurre all’annullamento delle cartelle, rendendo non necessaria la decisione sulla costituzionalità dell’art. 17.
La Commissione tributaria di Cagliari aveva menzionato altri profili di illegittimità della cartella, ma non li aveva esaminati né aveva spiegato perché non fossero idonei a definire il giudizio.
La Commissione tributaria di Roma aveva affermato soltanto che, per i primi due motivi di ricorso, non poteva escludersi un’infondatezza almeno parziale e che, per tale ragione, la questione costituzionale era rilevante rispetto al terzo motivo. La Corte ha ritenuto tale motivazione meramente assertiva e apodittica.
Richiamando l’ordinanza n. 158 del 2013 e altri precedenti, la Corte ha ribadito che la mancata illustrazione delle ragioni per cui i motivi principali sarebbero infondati, quando tali motivi abbiano pregiudizialità logica e il loro eventuale accoglimento comporterebbe l’annullamento della cartella, impedisce di dimostrare la rilevanza della questione costituzionale.
Posizioni delle parti intervenute
Il Presidente del Consiglio dei ministri e le società Equitalia costituite nei giudizi avevano chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, carente descrizione delle fattispecie, mancata individuazione della disciplina temporalmente applicabile e omesso esame dei motivi principali dei ricorsi.
Nel merito, avevano sostenuto la non fondatezza delle censure, rilevando che l’aggio non sarebbe destinato a remunerare la singola attività compiuta dall’agente, ma a coprire i costi complessivi del sistema nazionale della riscossione. Era stata inoltre sostenuta la ragionevolezza della correlazione tra aggio e importo del debito, anche perché un limite massimo avrebbe potuto trasferire sui contribuenti con debiti di minore entità il costo delle procedure di riscossione infruttuose.
Le società Equitalia avevano anche evidenziato che la disciplina applicabile in alcuni casi prevedeva una misura unica nazionale e che il richiamo all’art. 53 Cost. sarebbe stato inconferente, trattandosi di una prestazione collegata al servizio di riscossione e non di un tributo fondato sulla capacità contributiva.
Dopo l’incorporazione di Equitalia Centro, Equitalia Sud ed Equitalia Nord in Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., con effetto dal 1° luglio 2016, la società incorporante aveva depositato memorie riepilogative. In via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento delle questioni, aveva prospettato l’opportunità di limitare la retroattività degli effetti di un’eventuale declaratoria di incostituzionalità.
Decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.
La decisione si fonda, complessivamente, sui seguenti motivi:
- individuazione incerta e contraddittoria della versione normativa censurata nel giudizio di Cagliari;
- insufficiente descrizione delle fattispecie concrete nei giudizi di Roma e Milano;
- mancata indicazione di elementi necessari per verificare la disciplina applicabile ratione temporis, in particolare della data di iscrizione a ruolo;
- difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni;
- mancato esame dei motivi principali dei ricorsi nei giudizi di Cagliari e Roma;
- carattere apodittico delle affermazioni sulla necessità dell’incidente di costituzionalità.
La Corte non ha quindi esaminato nel merito la compatibilità degli artt. 3, 53 e 97 Cost. con la disciplina dell’aggio di riscossione.
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