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Ordinanza

Ordinanza del 26/05/2017 n. 13282 - Corte di Cassazione

Definizione agevolata - Sostituto d'imposta - Sostituito - Obbligazione solidale - Definizione agevolata - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito costituisce un’obbligazione solidale passiva nei confronti del Fisco. Pertanto, la definizione agevolata perfezionata dal sostituto estingue l’unica obbligazione tributaria anche nei confronti del sostituito, impedendo ulteriori accertamenti per la medesima pretesa, almeno nei limiti della ritenuta dovuta dal sostituto. Il ricorso del contribuente viene accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito favorevole al contribuente; le spese dell’intero processo sono compensate.

Definizione agevolata del sostituto d’imposta ed effetti sul sostituito in presenza di obbligazione solidale tributaria

Definizione agevolata del sostituto d’imposta e del sostituito

La pronuncia riguarda gli effetti della definizione agevolata effettuata dal sostituto d’imposta nei confronti del sostituito, quando la pretesa fiscale concerne la medesima obbligazione tributaria relativa a compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto. La Corte di cassazione riconosce efficacia estintiva generale alla definizione perfezionata da uno dei coobbligati solidali.

Fatti di causa

P.N. ha impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 2000, avente ad oggetto compensi da lavoro dipendente corrisposti dalla S. s.p.a. senza applicazione della ritenuta d’acconto. La società, in qualità di sostituto d’imposta, aveva successivamente definito in via agevolata il processo verbale di constatazione elevato nei suoi confronti.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva accolto la posizione dell’Ufficio, ritenendo che il condono effettuato dal sostituto d’imposta non producesse effetti anche nei confronti del sostituito.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’erronea e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che la definizione agevolata operata dalla società impedisse qualsiasi ulteriore accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie oggetto di sanatoria.

Natura del rapporto tra sostituto e sostituito

La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e ribadisce il proprio orientamento secondo cui il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito configura un’obbligazione solidale passiva nei confronti del Fisco.

La solidarietà sussiste nonostante:

  • la diversa fonte normativa delle obbligazioni gravanti sul sostituto e sul sostituito;
  • il carattere strumentale dell’obbligazione del sostituto rispetto a quella del sostituito;
  • la diversa posizione ricoperta dai due soggetti nell’attuazione del prelievo tributario.

La conclusione deriva dall’unicità della prestazione tributaria e dalla presunzione generale prevista dall’art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono ritenuti obbligati in solido quando dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La solidarietà opera almeno fino a concorrenza dell’importo della ritenuta dovuta dal sostituto d’imposta.

Applicazione dei principi sulle obbligazioni solidali

Essendo configurabile un’obbligazione solidale, trovano applicazione i principi propri di tale istituto, compreso quello previsto dall’art. 1306 c.c. in materia di estensione degli effetti del giudicato.

La Corte considera determinante l’unicità dell’obbligazione tributaria e del relativo credito. Di conseguenza, l’estinzione dell’obbligazione realizzata attraverso l’attività di uno solo dei coobbligati non può restare priva di effetti nei confronti degli altri, poiché la pretesa fiscale è unica e non può essere contemporaneamente mantenuta nei confronti di un coobbligato dopo essere stata definita da un altro per la medesima fattispecie.

Effetti della definizione agevolata

La definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria solidale, se proposta anche da uno solo dei coobbligati, produce effetti nei confronti di tutti gli altri coobbligati.

Nel caso esaminato, la definizione effettuata dalla società sostituto d’imposta impedisce quindi all’Amministrazione finanziaria di procedere o mantenere la pretesa nei confronti del dipendente sostituito per la stessa obbligazione tributaria e per le fattispecie sanate.

Il principio si fonda sul fatto che:

  • il sostituto e il sostituito sono coobbligati solidali verso il Fisco;
  • la prestazione tributaria è unica;
  • la definizione agevolata estingue il relativo credito tributario;
  • l’estinzione conseguita da uno dei coobbligati rileva anche nei confronti degli altri.

Precedenti giurisprudenziali richiamati

La Corte richiama il proprio orientamento conforme, citando in particolare:

  • Cass. 10 settembre 2014, n. 19034;
  • Cass. 24 luglio 2014, n. 16819, relativa a fattispecie identiche;
  • Cass. 25 giugno 2003, n. 10082.

Decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero processo vengono compensate, in considerazione dell’assenza, al momento della decisione, di una giurisprudenza di legittimità consolidata sulla specifica questione.

La decisione è stata assunta a Roma il 17 marzo 2017 e depositata in cancelleria il 26 maggio 2017.

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