Cassazione Penale, Sentenza n. 23940/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bevilacqua impugnava la conferma della condanna a 6 mesi per guida senza patente (art. 73 d.lgs. 159/2011) sostenendo innanzitutto che i giudici di merito avevano errato nel negare la causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p. includendo tra i "precedenti" una sentenza di assoluzione (sentenza n. 93/2022), cioè un atto che non puo' essere valorizzato come illecito ai fini della valutazione dell'abitualita' della condotta. Con un secondo motivo censurava la mancata motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, dedotta in modo generico e non specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per genericita' il secondo motivo (mancata specificita' delle doglianze sulle attenuanti e sulla sospensione). Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: le Sezioni Unite (Tushaj) escludono che sentenze di assoluzione possano essere considerate alla stregua di "altri reati" utili a dimostrare l'abitualita' ostativa ai fini dell'art. 131-bis c.p. Perciò la Corte ha rilevato errore di diritto e vizio di motivazione nella Corte d'appello che aveva incluso la sentenza di assoluzione tra i precedenti; ha annullato la decisione limitatamente alla valutazione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame della questione (ferma la conferma dell'affermazione di responsabilita'), mentre il resto del ricorso e' stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 159/2011
Norma in base alla quale e' stata contestata la condotta pedatoria (qui: guida senza patente, veicolo sprovvisto di assicurazione).
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilita per particolare tenuita' del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto che la sua applicabilita' non puo' essere esclusa sulla base di precedenti costituiti da sentenze di assoluzione: per valutare l'abitualita ostativa si devono considerare condanne irrevocabili e altri illeciti della stessa indole effettivamente configurabili, non sentenze di assoluzione.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite interpretata dalla Corte come principio chiave: la serialita' ostativa ai fini dell'art. 131-bis ricorre quando sono presenti almeno due altri reati della stessa indole oltre a quello in esame; tali reati possono essere anche successivi e possono comprendere procedimenti pendenti o reati ritenuti non punibili ex art. 131-bis, ma non possono includere sentenze di assoluzione.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) - principio di specificita' dei motivi
Principio secondo cui l'impugnazione e' inammissibile per difetto di specificita' se non individua e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; applicato per dichiarare inammissibile il motivo sulle attenuanti e sulla sospensione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione alla modalita' della requisitoria inviata in forma scritta dal Procuratore generale; riguarda procedure straordinarie adottate nel periodo pandemico per le comunicazioni scritte del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Per valutare l'abitualita' della condotta ai fini dell'art. 131-bis c.p. non possono essere computate sentenze di assoluzione: occorrono condanne irrevocabili o altri illeciti effettivamente configurabili (anche pendenti o ritenuti non punibili), per un totale di almeno due reati della stessa indole oltre a quello contestato.
- Se il giudice di merito include tra i precedenti fatti assolutori, la decisione sulla non punibilita' ex art. 131-bis puo' essere viziata e soggetta ad annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.
- In sede di ricorso in Cassazione i motivi devono essere specifici e adeguatamente motivati: censure generiche, soprattutto se formulate solo in sede di conclusioni, possono essere dichiarate inammissibili.
- In casi analoghi e' essenziale documentare con precisione i precedenti effettivi (con indicazione di sentenze di condanna e loro estremi) qualora si intenda opporsi alla riconoscibilita' della causa ostativa, e distinguere tra procedimenti pendenti, condanne irrevocabili e assoluzioni.
- La sentenza di annullamento limitata alla materia della non punibilita' non incide necessariamente sull'affermazione di responsabilita'; il rinvio puo' portare a una nuova valutazione del parametro della particolare tenuita'.
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