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Risoluzione

Risoluzione n. 81 del 27/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che un marchio oggetto di domanda di registrazione, per il quale siano disponibili le ricevute di deposito presso gli uffici competenti, può rientrare tra i beni immateriali agevolabili ai fini del Patent Box. Resta però necessario un comportamento prudenziale e la tempestiva segnalazione di eventi che possano impedire la registrazione definitiva, come l’esito negativo dei procedimenti di opposizione pendenti.

Patent Box e marchio "ALFA X" in corso di registrazione

Patent Box e qualificazione del marchio "ALFA X"

La risoluzione riguarda l’applicazione del regime opzionale di tassazione agevolata c.d. Patent Box al marchio "ALFA X", utilizzato direttamente da una società bancaria operante in ambito internazionale. Il documento esamina se il marchio, pur essendo ancora in fase di registrazione e oggetto di opposizioni, possa essere considerato un bene immateriale agevolabile ai sensi della disciplina vigente.

Quesito presentato dalla società

La società istante ha rappresentato di:

  • aver presentato il modello di opzione per il Patent Box il 23 dicembre 2015;
  • aver inoltrato l’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo il 31 dicembre 2015;
  • dover presentare la documentazione integrativa entro il 29 maggio 2016.

La società ha chiesto chiarimenti sulla corretta qualificazione del marchio "ALFA X" ai fini dell’inclusione tra i beni immateriali agevolabili, evidenziando l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza dovute alla coincidenza del marchio con la denominazione sociale e con il marchio generale utilizzato per i servizi offerti.

Elementi di fatto rilevanti

Il marchio "ALFA X":

  • è composto dal logo "ALFA X";
  • è oggetto di domande di registrazione, sia del marchio nel suo complesso sia del solo acronimo "ALFA";
  • le domande sono state depositate a livello nazionale e comunitario da alcune consociate nazionali ed estere;
  • sono pendenti opposizioni promosse da due entità europee titolari di registrazioni anteriori contenenti l’acronimo "ALFA".

La società ha riferito che le parti stavano valutando un accordo di coesistenza, ritenendo che i contesti di utilizzo dei rispettivi marchi escludano un concreto rischio di confondibilità. Tuttavia, alla data dell’interpello non era certo l’esito positivo delle domande di registrazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società ha sostenuto che il marchio "ALFA X" dovesse essere incluso tra i beni immateriali agevolabili perché:

  • rientrerebbe letteralmente tra i beni agevolabili di cui all’articolo 6 del decreto Patent Box, essendo oggetto di domande di registrazione di marchio nazionale e comunitario;
  • il mancato perfezionamento della registrazione, dovuto ai procedimenti di opposizione, non comprometterebbe la validità delle domande depositate, che resterebbero efficaci fino a eventuale rigetto;
  • le trattative per un accordo di coesistenza confermerebbero l’assenza di un rischio concreto di confondibilità.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce il regime Patent Box;
  • l’articolo 1, comma 41, della medesima legge, che subordina il regime allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015;
  • l’articolo 6, comma 1, del decreto Patent Box, che include tra i beni agevolabili i marchi d’impresa, compresi quelli registrati o in corso di registrazione;
  • la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, che chiarisce che per marchi in corso di registrazione si intendono le domande di registrazione depositate presso gli uffici competenti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che il regime Patent Box si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, se residenti in Paesi con accordo contro le doppie imposizioni e con effettivo scambio di informazioni.

Quanto ai marchi, viene chiarito che:

  • i marchi d’impresa, anche collettivi, sono agevolabili se registrati o in corso di registrazione;
  • per marchi in corso di registrazione si intendono le domande depositate presso gli uffici competenti;
  • la prova del deposito è fornita dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente;
  • in caso di registrazione, la prova è costituita dall’attestato di primo deposito o dall’ultimo attestato di rinnovo.

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dalla società, comprensiva delle ricevute di deposito rilasciate dagli uffici nazionali e comunitari, è considerata idonea a soddisfare i requisiti definitori previsti dal decreto Patent Box.

Effetti dei procedimenti di opposizione e obblighi prudenziali

Pur riconoscendo l’ammissibilità del marchio sulla base del deposito della domanda, l’Agenzia precisa che la presenza di procedimenti di opposizione in corso potrebbe incidere negativamente sulla registrazione finale, qualora l’autorità competente ne neghi il perfezionamento. Tale evenienza potrebbe avere conseguenze sull’agevolazione Patent Box.

Per questo motivo, l’istante deve adottare un atteggiamento prudenziale nello sfruttamento del regime e segnalare tempestivamente all’Amministrazione ogni evento che possa comportare la mancata registrazione del marchio.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che, ai fini definitori del Patent Box, la documentazione attestante il deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli uffici competenti, corroborata dalle relative ricevute, è sufficiente per considerare il marchio come bene immateriale agevolabile. Resta però fermo l’obbligo di monitorare l’esito delle opposizioni e di comunicare prontamente eventuali sviluppi negativi.

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