Risoluzione n. 83 del 28/09/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le spese di car sharing sostenute dal dipendente in trasferta nel comune della sede di lavoro, se documentate da fattura con dati analitici equivalenti a quelli del vettore, possono essere rimborsate senza tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR. La stessa conclusione vale anche nel caso di fattura intestata al datore di lavoro nell’ambito dell’"utilizzo incrociato".
Rimborso spese di car sharing nelle trasferte e tassazione del reddito di lavoro dipendente
Rimborso spese di car sharing nelle trasferte e trattamento fiscale
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini del reddito di lavoro dipendente, dei rimborsi relativi al servizio di car sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nel territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro. L’Amministrazione finanziaria chiarisce quando tali spese possono rientrare nella previsione di non imponibilità dell’art. 51, comma 5, del TUIR.
Quesito posto dalla società istante
La società rappresenta di svolgere attività di consulenza IT, gestione di servizi e infrastrutture tecnologiche e consulenza strategica e direzionale, con dipendenti spesso inviati presso sedi di clienti in comuni diversi o nello stesso comune della sede di lavoro. In tali casi, i dipendenti sostengono spese di trasporto anche superiori a quelle ordinarie. La società chiede se le fatture emesse dalle società di car sharing possano essere equiparate ai documenti di trasporto, come taxi o mezzi pubblici, in modo da consentire il rimborso non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR. Il quesito riguarda sia l’ipotesi di intestazione della fattura al datore di lavoro tramite il meccanismo dell’"utilizzo incrociato", sia l’ipotesi di rimborso "a piè di lista" di fatture intestate direttamente al dipendente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società istante, il rimborso delle spese di car sharing sostenute dal dipendente per trasferte nel comune della sede di lavoro non sarebbe imponibile se la documentazione è assimilabile a quella rilasciata dal vettore. La società sostiene inoltre che, per la deducibilità del costo e per la non imponibilità in capo al dipendente, non sia necessaria la cointestazione del documento, essendo sufficiente il collegamento tra incarico di trasferta e documentazione delle spese.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il regime dell’art. 51, comma 5, TUIR, ricordando che per le trasferte nel medesimo comune della sede di lavoro concorrono a formare reddito le indennità e i rimborsi di spese, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Diversamente, per le trasferte fuori comune sono previsti regimi più ampi di non imponibilità per indennità e rimborsi analitici, entro i limiti normativi. La ratio della disciplina è quella di evitare che indennità o rimborsi per spostamenti poco significativi, non suffragati da documentazione del vettore, sostituiscano la retribuzione ordinaria.
Car sharing come documento equiparabile al vettore
Dall’esame della documentazione prodotta, la fattura emessa dalla società di car sharing contiene dati puntuali: destinatario della prestazione, luogo di partenza e di arrivo, distanza percorsa, durata del servizio e importo dovuto. Tali elementi sono ritenuti idonei a dimostrare l’effettivo spostamento e l’utilizzo del servizio, in modo analogo ai documenti provenienti dal vettore. Per questa ragione, l’Agenzia afferma che il car sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR. Di conseguenza, i rimborsi delle relative spese sostenute dai dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se adeguatamente documentati, rientrano nella previsione di non imponibilità del comma 5.
Utilizzo incrociato e fattura intestata al datore di lavoro
L’Agenzia estende la medesima conclusione anche al caso in cui la fattura sia intestata alla società/datore di lavoro per effetto dell’"utilizzo incrociato". In tale ipotesi, il rimborso al lavoratore della spesa sostenuta per l’uso del veicolo è parimenti riconducibile alla disciplina di favore dell’art. 51, comma 5, TUIR.
Esito del chiarimento
La risoluzione conclude che:
- i rimborsi per car sharing relativi a trasferte nel comune della sede di lavoro possono essere non imponibili, se documentati in modo idoneo;
- la fattura del car sharing, per contenuto analitico, è assimilabile a un documento proveniente dal vettore;
- la non imponibilità vale anche se la fattura è intestata al datore di lavoro nell’ambito dell’"utilizzo incrociato". Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione dei principi e delle istruzioni contenute nella risoluzione.
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