Risoluzione n. 84 del 29/09/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016 chiarisce che, per una banca austriaca senza stabile organizzazione in Italia, gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane non sono soggetti né a ritenuta né a tassazione in Italia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa bancaria e dall’articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973.
Esenzione da ritenuta sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine
Esenzione da ritenuta sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile agli interessi e agli altri proventi corrisposti a una banca residente in Austria, priva di stabile organizzazione in Italia, in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese italiane. Il chiarimento riguarda l’effetto della non applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Quesito posto dall’istante
La banca istante rappresenta di essere un ente creditizio stabilito in Austria e senza stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese residenti in Italia. Gli interessi e gli altri proventi relativi a tali finanziamenti costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del TUIR.
L’istante evidenzia che le imprese italiane non applicano la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti, in forza dell’articolo 26, comma 5-bis, del DPR n. 600 del 1973, e chiede se tale mancata applicazione comporti per il soggetto non residente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per assoggettare a imposta tali interessi.
Soluzione prospettata dal contribuente
La banca ritiene che gli interessi e gli altri proventi corrisposti sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del DPR n. 600 del 1973 siano esenti da qualunque tassazione in Italia quando percepiti da enti creditizi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 151, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
In assenza di stabile organizzazione in Italia, l’articolo 152, comma 2, del TUIR prevede che i redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo siano determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie di reddito di appartenenza. I redditi di capitale sono determinati ai sensi dell’articolo 45 del TUIR e, se corrisposti da un sostituto d’imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 600 del 1973.
Per gli interessi dovuti a banche estere prive di stabile organizzazione in Italia che concedono finanziamenti a soggetti residenti, l’articolo 26, comma 5, prevede la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella misura del 26 per cento o nella misura ridotta prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
Contenuto e finalità dell’articolo 26, comma 5-bis
Il comma 5-bis dell’articolo 26, introdotto dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede la non applicazione della ritenuta di cui al comma 5 sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, quando i finanziamenti siano erogati:
- da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea;
- dagli enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
- da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE;
- da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.
L’Agenzia richiama la relazione illustrativa dell’articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, dalla quale emerge che la disposizione mira a favorire i finanziamenti alle imprese ampliando la platea dei soggetti destinatari del regime di esenzione da ritenuta sugli interessi, originariamente riservato ai soggetti residenti in Italia.
Esclusione dell’obbligo dichiarativo e assenza di tassazione in Italia
L’Agenzia respinge la tesi secondo cui la mancata applicazione della ritenuta comporterebbe, in luogo dell’esenzione, l’obbligo per il percettore estero di dichiarare in Italia gli interessi per assoggettarli a imposizione. Tale interpretazione è ritenuta incompatibile con la ratio dell’articolo 26, comma 5-bis, poiché svuoterebbe di significato la norma.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la finalità della disposizione è eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che in termini economici ricade sul debitore tramite clausole contrattuali, così da favorire l’accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento estere a condizioni competitive.
Viene inoltre ricordato che l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha modificato la disciplina prevedendo che restano ferme le disposizioni in materia di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al Testo unico bancario, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Conclusione dell’Agenzia
Nel presupposto che la banca istante rispetti le disposizioni in tema di riserva di attività del TUB, l’Agenzia ritiene che sugli interessi e sugli altri proventi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine corrisposti alla banca non si applichi la ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973.
Poiché l’esclusione del comma 5-bis riguarda una ritenuta a titolo d’imposta e quest’ultima ha carattere di prelievo definitivo per effetto dell’articolo 151, comma 1, del TUIR, gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalla banca istante non devono essere assoggettati a tassazione in Italia.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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