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Risoluzione

Risoluzione n. 86 del 30/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i titoli di accesso a data libera per i parchi di divertimento, se prestampati e rimasti invenduti, possono essere annullati entro il quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di validità del titolo. Precisa inoltre modalità di emissione, rendicontazione, conservazione e limiti temporali dei titoli "open", distinguendoli dagli abbonamenti a data libera e dai titoli digitali.

Annullamento dei titoli di accesso "open" per parchi di divertimento

Annullamento dei titoli di accesso a data libera per parchi di divertimento

La risoluzione esamina il regime fiscale e operativo dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, con particolare riferimento ai titoli c.d. "open" e alla possibilità di annullare i titoli prestampati rimasti invenduti. Il documento risponde a un quesito interpretativo sull’art. 7 del D.M. 13 luglio 2000 e chiarisce i criteri di annullamento, emissione e rendicontazione.

Quesito posto dall’Associazione istante

L’Associazione Alfa rappresenta che i titoli di accesso a data libera vengono normalmente prestampati e consegnati a terzi incaricati della prevendita per tutta la stagione di apertura del parco. L’interesse all’annullamento sorge solo a fine stagione, quando si verifica se vi siano titoli definitivamente invenduti. L’Associazione evidenzia anche difficoltà operative nella gestione di smarrimenti, furti e annullamento dell’invenduto, chiedendo se i titoli rimasti invenduti possano essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, se rimasti invenduti, possano essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco.

Modalità di emissione dei titoli prestampati

L’Agenzia precisa preliminarmente che la prestampa dei titoli di accesso, quando questi siano consegnati a terzi per la successiva distribuzione, è ammessa a condizione che i titoli rechino la dicitura "emesso per la vendita da parte di" con l’indicazione dei dati identificativi del terzo incaricato. Il riferimento normativo è agli artt. 3, comma 1, lett. l), e 6, comma 2, del D.M. 13 luglio 2000.

Regola generale sull’annullamento dei titoli prestampati

L’art. 7, comma 1, del D.M. 13 luglio 2000 stabilisce che il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione nel sistema automatizzato che ne ha consentito l’emissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento. La disposizione è finalizzata a consentire all’organizzatore di annullare i titoli prestampati qualora non siano stati venduti.

La risoluzione richiama inoltre:

  • la risoluzione n. 27/E del 28 febbraio 2007, che ha esteso la procedura di annullamento sia ai titoli per singolo evento sia agli abbonamenti;
  • la risoluzione n. 276/E del 2007, che per gli abbonamenti a data libera individua il quinto giorno lavorativo successivo al primo evento teoricamente fruibile come termine utile per l’annullamento, se il servizio non è già stato fruito.

Trattamento dei titoli "open" dei parchi di divertimento

I titoli di accesso a data libera per i parchi di divertimento, definiti anche titoli c.d. "open", consentono allo spettatore di scegliere il giorno di ingresso al parco nell’arco del periodo di apertura o di un diverso periodo di fruibilità. Si tratta di titoli che danno diritto a un solo evento spettacolistico, cioè un solo ingresso al parco in un giorno a scelta del possessore, senza preventiva indicazione della data di utilizzo.

Assimilazione agli abbonamenti a data libera e limiti

Con la risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001 era stato chiarito che, ai fini fiscali, il pagamento di una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiede l’emissione di un titolo di accesso assimilabile, per momento impositivo e adempimenti certificativi, a un abbonamento a data libera. In conseguenza di tale assimilazione:

  • il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 74-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • all’ingresso al parco deve essere emesso un successivo titolo di accesso con IVA preassolta recante la dicitura "abbonato" e gli estremi dell’abbonamento a data libera precedentemente emesso.

Tuttavia, la presente risoluzione chiarisce che tale assimilazione non può essere estesa al computo dei termini di annullamento. I chiarimenti della risoluzione n. 276/E del 2007 valgono solo per gli abbonamenti a data libera e non per i titoli "open", poiché questi danno diritto a un solo evento spettacolistico e non a una pluralità di eventi.

Termine di annullamento per i titoli "open"

Per i titoli di accesso c.d. "open" relativi ai parchi di divertimento, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento deve essere individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante quel titolo. Pertanto, i titoli prestampati rimasti invenduti possono essere annullati entro tale termine finale riferito alla scadenza di utilizzo del titolo.

Caratteristiche di emissione e periodo di validità dei titoli "open"

La soluzione interpretativa incide sulle modalità di emissione e sulla rendicontazione dei titoli. In particolare, l’organizzatore deve:

  • individuare preventivamente il titolo, con dicitura prestampata "OPEN";
  • indicare il periodo di utilizzabilità del titolo per lo spettatore, ossia l’ultimo giorno in cui il titolo è utilizzabile.

Il periodo di utilizzabilità:

  • non può eccedere dodici mesi dalla data di emissione del titolo;
  • può estendersi a cavallo tra l’anno di emissione e quello successivo;
  • se il parco non è aperto continuativamente ma prevede un intervallo di chiusura, non può comunque eccedere la durata della stagione di apertura del parco.

Tali limiti sono giustificati dalla ratio dell’art. 7 del D.M. 13 luglio 2000, che considera eccezionale l’annullamento dei titoli di accesso e mira a definire in tempi ragionevoli le conseguenze fiscali dei titoli invenduti.

Valorizzazione nel "Log delle transazioni"

Richiamando l’Allegato A, lettere a) e b), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, la risoluzione indica che i titoli in questione devono essere valorizzati come segue:

  • come abbonamenti;
  • con l’indicazione del codice punto vendita, se valorizzato dal titolare, e, nella prestampa, con la dicitura "emesso per la vendita da parte di…";
  • nel campo "tipo turno", con il valore "L" (abbonamento a turno libero);
  • nel campo "numero eventi abilitati", con il numero "1";
  • nel campo "data limite di validità", con la data dell’ultimo evento fruibile;
  • nel campo "codice abbonamento", con la dicitura "OPEN".

Rendicontazione e determinazione del volume d’affari

Ai fini della determinazione del momento impositivo, che resta fissato al pagamento del corrispettivo, la risoluzione disciplina anche la rendicontazione dei titoli "open" quando i riepiloghi mensili li indichino come venduti pur essendo stati solo emessi e consegnati a terzi per la distribuzione.

In tal caso occorre seguire provvisoriamente il seguente iter:

  • gli esercenti trasmettono comunque i riepiloghi;
  • la SIAE scarta dai riepiloghi i corrispettivi riferiti ai titoli "open" e comunica mensilmente agli esercenti il corretto volume d’affari relativo agli abbonamenti diversi da quelli "open";
  • con cadenza mensile, gli esercenti comunicano alla SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli "open" per i quali è avvenuto il pagamento del corrispettivo, tramite il "Riepilogo mensile abbonamenti" dell’Allegato C del Provvedimento 23 luglio 2001.

Conservazione e effetti fiscali dell’omesso annullamento

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M. 13 luglio 2000, il titolo di accesso "open" annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti, secondo l’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’esercente del parco è tenuto al versamento dell’IVA per i titoli "open" rimasti invenduti a fine stagione se non ha provveduto tempestivamente all’annullamento entro il quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di utilizzo consentito.

Esclusione dei titoli digitali

La risoluzione precisa che i chiarimenti forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008, prot. n. 2008/22799. Tali titoli non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o mancata effettuazione dell’evento, secondo i punti 4.1 e 4.2 del citato provvedimento e l’art. 7, commi 2 e 3, del D.M. 13 luglio 2000.

Smarrimento e furto dei titoli

Per le ipotesi di smarrimento e furto dei titoli di accesso, la risoluzione richiama i chiarimenti della risoluzione n. 27/E del 2007. In assenza di norme che prevedano l’annullamento del precedente titolo, può aversi solo l’emissione di un nuovo titolo, con due conseguenze:

  • la certificazione fiscale viene emessa senza che il corrispettivo certificato venga sostanzialmente percepito;
  • occorre un’eventuale autorizzazione amministrativa per l’esclusione dei conseguenti obblighi tributari, così da evitare una duplicazione d’imposta.

Conclusione operativa

Il documento conclude che, per i titoli di accesso "open" dei parchi di divertimento, l’annullamento dei titoli prestampati invenduti è ammesso entro il quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di validità del titolo, con specifiche regole di emissione, validità, rendicontazione e conservazione. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione dei principi enunciati.

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