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Risoluzione

Risoluzione n. 79 del 23/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce quando è sufficiente la certificazione di handicap o di invalidità ai fini della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica ex art. 10, comma 1, lett. b), TUIR. Per i soggetti riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992 la certificazione è sufficiente; per gli invalidi civili non basta il solo riconoscimento dell’invalidità, ma occorre verificare la grave e permanente invalidità o menomazione, ritenuta sussistente in caso di invalidità totale o di indennità di accompagnamento.

Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità o invalidità

Spese mediche e di assistenza specifica deducibili per disabilità o invalidità

La Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 interviene sui requisiti soggettivi necessari per la deduzione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute in presenza di grave invalidità o menomazione. Il documento chiarisce in particolare quale certificazione sia sufficiente a dimostrare il diritto alla deduzione.

Quesito interpretativo affrontato

L’Amministrazione finanziaria prende le mosse da numerose richieste di chiarimento riguardanti la deducibilità delle spese sostenute da soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Il dubbio principale riguarda la necessità o meno di una certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, oppure la possibilità di ritenere sufficiente una certificazione attestante lo stato di invalidità.

Soggetti considerati "disabili" ai fini della deduzione

Richiamando le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi 2016 e la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità aggiornata a marzo 2016, la Risoluzione precisa che, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati "disabili":

  • le persone in possesso delle attestazioni rilasciate dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992;
  • le persone riconosciute "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell’invalidità civile, del lavoro, di guerra, e simili.

Certificazione ex legge n. 104 del 1992

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la Risoluzione afferma che la grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR non coincide necessariamente con la condizione di handicap grave prevista dall’art. 3, comma 3, della stessa legge.

Ne deriva che:

  • la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto per fruire della deduzione;
  • non è necessario, ai fini della deduzione, che nella certificazione sia espressamente indicato lo stato di handicap grave ex art. 3, comma 3.

Invalidità civile: insufficienza del solo riconoscimento

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili, la Risoluzione richiama la circ. n. 55/E del 2001 e ribadisce che il solo riconoscimento dell’invalidità civile non è sufficiente per ottenere la deduzione. La ragione è che:

  • l’accertamento dell’invalidità civile riguarda il grado di capacità lavorativa;
  • l’accertamento dell’handicap attiene invece alla gravità delle difficoltà sociali e relazionali del soggetto;
  • si tratta, quindi, di valutazioni concettualmente distinte e finalizzate a benefici diversi.

Pertanto, per i casi di invalidità civile occorre comunque verificare la sussistenza della grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dalla norma fiscale.

Criteri per riconoscere la gravità dell’invalidità

La Risoluzione indica che, quando la gravità dell’invalidità non sia espressamente riportata nella certificazione, essa può essere ravvisata senza dubbio in particolare nei seguenti casi:

  • invalidità totale;
  • attribuzione dell’indennità di accompagnamento.

Il documento ricorda che tale indennità è riconosciuta a soggetti in condizioni di particolare gravità, ad esempio:

  • cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche, impossibilitati a deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore o incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua;
  • ultrasessantacinquenni non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età e bisognosi di assistenza continua, perché incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente.

Il richiamo normativo effettuato è alla legge n. 508 del 1988 e al d.lgs. 509 del 1988.

Indicazioni finali di vigilanza

La parte conclusiva della Risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi esposti e le istruzioni fornite vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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