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Risoluzione

Risoluzione n. 82 del 28/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la verifica dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP per un medico di medicina generale convenzionato con il SSN non può essere svolta in sede di interpello, perché richiede un accertamento fattuale concreto. Si richiama la circolare 28/E del 2010, secondo cui lo studio e le attrezzature minime previste dalla convenzione non bastano, da soli, a integrare autonoma organizzazione.

Interpello IRAP su medico convenzionato SSN e autonoma organizzazione

Interpello IRAP del medico convenzionato e limite dell’accertamento in sede di interpello

La risoluzione riguarda un interpello presentato da un medico che svolge attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e chiede se, in presenza delle caratteristiche dello studio previste dall’art. 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale, possa escludersi l’autonoma organizzazione ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso esaminato, la verifica richiesta non è esperibile tramite interpello perché presuppone un accertamento di fatto sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività.

Quesito presentato dal contribuente

L’istante rappresenta di esercitare come medico convenzionato con il SSN e di disporre di uno studio conforme alle caratteristiche previste dall’art. 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale. Sostiene inoltre che l’attività sarebbe priva di elementi organizzativi rilevanti, poiché:

  • non utilizza personale dipendente o assimilato;
  • impiega beni strumentali di modesta entità;
  • tra i beni annotati nei registri dei cespiti indica mobili, arredi, PC, stampante, condizionatore d’aria, automezzo e altra attrezzatura di esiguo valore.

Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e delle circolari n. 141 del 1998 e n. 28/E del 2010, chiede se la disponibilità dello studio conforme alla convenzione escluda la presenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Soluzione prospettata dall’istante

Il contribuente ritiene che non sussista autonoma organizzazione e che, di conseguenza, non sia soggetto passivo IRAP. Da ciò farebbe discendere anche l’esonero dagli obblighi dichiarativi e di versamento.

Inquadramento normativo dell’interpello

L’Agenzia ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha modificato la disciplina dell’interpello contenuta nell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. In base al novellato art. 11, comma 1, lett. a), il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere un parere su un caso concreto e personale quando vi sia obiettiva incertezza:

  • sulla corretta interpretazione della norma tributaria;
  • oppure sulla corretta qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata.

La circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 viene richiamata per chiarire che l’interpello ordinario può assumere natura anche “qualificatoria”, ossia può essere utilizzato non solo per dubbi interpretativi sulla norma, ma anche quando l’incertezza riguarda la qualificazione del fatto e quindi l’applicazione della norma.

Limiti dell’interpello qualificatorio

La risoluzione richiama i passaggi della relazione illustrativa al D.Lgs. n. 156 del 2015, sottolineando due profili rilevanti:

  • l’obiettiva incertezza deve avere carattere di peculiarità o complessità, non di semplice ricorrenza ordinaria della fattispecie;
  • sono escluse dall’interpello le ipotesi in cui prevale l’apprezzamento di elementi fattuali destinati a essere verificati in sede di accertamento, più che la questione qualificatoria in senso stretto.

In altri termini, non sono trattabili con interpello le controversie che richiedono un mero appuramento dei fatti concreti, poiché tali elementi possono essere valutati solo dall’amministrazione in sede di controllo.

Indicazioni già fornite per i medici convenzionati

Per la specifica attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, l’Agenzia richiama la circolare n. 28/E del 2010, punto 4, secondo cui:

  • la disponibilità dello studio attrezzato previsto dalla convenzione non costituisce di per sé indice di autonoma organizzazione;
  • studio e attrezzature convenzionali rappresentano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;
  • l’autonoma organizzazione può configurarsi solo in presenza di elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale, da valutare caso per caso.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che la verifica della sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, nel caso prospettato, non può essere effettuata sulla sola documentazione prodotta nell’ambito dell’interpello. È invece necessario un esame fattuale delle concrete modalità di esercizio dell’attività, attività non esperibile tramite l’istituto dell’interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Per il quesito specifico, la risoluzione rinvia quindi alle indicazioni già fornite dalla circolare n. 28/E del 2010.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione si chiude con la consueta indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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