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Risoluzione

Risoluzione n. 85 del 29/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il latte fresco confezionato in grandi formati e ceduto a laboratori di pasticceria e gelateria non beneficia dell’aliquota IVA del 4%, riservata al latte fresco confezionato per la vendita al minuto e destinato al consumo alimentare. Per tali cessioni si applica quindi l’aliquota del 10% prevista dal n. 11 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.

Aliquota IVA sulla cessione di latte fresco destinato a laboratori di pasticceria e gelateria

Aliquota IVA sulla cessione di latte fresco

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA applicabile alla cessione di latte intero di alta qualità, omogeneizzato e pastorizzato, venduto in confezioni da 10 e 20 litri a laboratori di pasticceria e gelateria. Il documento chiarisce il rapporto tra l’aliquota del 4% e quella del 10% previste dal DPR n. 633 del 1972 per diverse tipologie di latte fresco.

Quesito posto dal contribuente

La società istante produce e commercializza latte fresco di alta qualità, confezionato in formati da 10 e 20 litri, ceduto esclusivamente a laboratori di pasticceria e gelateria e non al dettaglio per il consumo diretto da parte dei consumatori finali. La società applica a tali operazioni l’aliquota IVA del 10% e segnala che altri operatori ritengono invece applicabile l’aliquota del 4%.

L’istante chiede chiarimenti perché ritiene dubbia la corretta qualificazione fiscale della cessione, anche in considerazione delle caratteristiche oggettive del prodotto al momento della vendita.

Posizione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che il latte intero fresco di alta qualità, pastorizzato e confezionato nei formati indicati, dovrebbe scontare l’aliquota IVA del 4% in quanto prodotto idoneo al consumo alimentare, come richiesto dal n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972. Secondo tale impostazione, non sarebbe rilevante che il prodotto venga poi utilizzato dagli acquirenti come materia prima per la preparazione di altri alimenti.

La società evidenzia inoltre che le confezioni da 1 e 2 litri, per le quali è pacifica l’applicazione dell’aliquota del 4%, possono essere cedute alla stessa tipologia di clienti e impiegate anche per la produzione di gelati e prodotti di pasticceria.

Norme richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama due disposizioni della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972:

  • n. 3 della Tabella A, Parte II: aliquota IVA del 4% per “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”;
  • n. 11 della Tabella A, Parte III: aliquota IVA del 10% per “latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati”.

Ragioni del chiarimento fornito

Secondo l’Agenzia, entrambe le disposizioni riguardano latte fresco, ma la disciplina del 4% ha carattere più restrittivo. Per applicare l’aliquota ridotta al 4% è necessario che il latte:

  • sia fresco, non concentrato né zuccherato;
  • sia destinato al consumo alimentare;
  • sia confezionato per la vendita al minuto;
  • sia sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da norme sanitarie.

Il documento sottolinea che il prodotto deve essere pronto per il consumo alimentare, senza ulteriori lavorazioni o trasformazioni, e deve essere specificamente confezionato per la vendita al minuto.

Orientamento di prassi richiamato

La risoluzione richiama la risoluzione n. 353048 del 18 ottobre 1989, con la quale era stato precisato che la ratio dell’agevolazione del 4% è quella di favorire il latte destinato al consumatore finale e non agli usi industriali.

Decisione sul caso concreto

Nel caso esaminato, pur trattandosi di latte con le stesse caratteristiche del prodotto venduto al dettaglio, la circostanza decisiva è che le cessioni sono effettuate a laboratori di pasticceria e gelateria e quindi non a consumatori finali. Per tale motivo, tali vendite non possono beneficiare dell’aliquota del 4%.

L’Agenzia conclude che le cessioni in esame devono essere assoggettate all’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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