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Sentenza

Sentenza n. 2157/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 640/2025, relativa all'attribuzione della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 640/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con le medesime modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza del giudice del lavoro aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare l'importo complessivo di € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo documentalmente comprovati il contenuto condannatorio della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all'Amministrazione debitrice. Poiché il Ministero non ha allegato né provato l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, gli è stato ordinato di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, senza compenso in quanto dipendente della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La norma è stata richiamata quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sull'importo da accreditare, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È richiamata quale fonte del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e allo scaglione di valore applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria dell'Amministrazione e risultano provati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della pronuncia, il giudice può ordinare all'Amministrazione debitrice di adempiere entro un termine definito.
  • La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione costituita, dell'avvenuto adempimento o dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione consente di ritenere persistente l'inadempimento risultante dagli atti.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • Il commissario ad acta che sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa debitrice non ha diritto a un compenso ulteriore per l'attività commissariale, salvo diversa statuizione non risultante dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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