Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 280/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di diniego del 21.3.2024, notificato a mezzo PEC nella medesima data, “all’istanza di occupazione di suolo pubblico (Codice 00002/20220411/18040/19335 del 12/04/2022), connessa all’esercizio di attività commerciale, in (…) Vicolo LAGHETTO al civico n. 2”; - nonché di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il richiamato parere negativo “rilasciato, in esito alle osservazioni presentate dall’interessato in risposta al preavviso di diniego (…) dalla Polizia Locale”, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di occupazione di suolo pubblico connessa all’esercizio di attività commerciale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 21 marzo 2024 con cui è stata respinta l’istanza di occupazione di suolo pubblico relativa a un’area sita in Vicolo Laghetto, nonché gli eventuali atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il parere negativo della Polizia Locale richiamato nel preavviso di diniego. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né è descritta la posizione difensiva del Comune. Il giudizio è stato definito in fase istruttoria, senza decisione sulla legittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha disposto specifici incombenti istruttori per verificare se permanga l’interesse della società alla decisione nel merito. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se intenda ancora ottenere la decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione della controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’atto né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e degli elementi desumibili dalla loro condotta ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia protratta entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e determinare l’improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di dubbi attuali sull’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti sia a verificare la persistenza dell’interesse del ricorrente sia ad acquisire dall’amministrazione chiarimenti e documenti aggiornati sulla vicenda.
  • La dichiarazione di permanenza dell’interesse richiesta dal giudice deve essere motivata e, ove l’interesse sussista, deve essere accompagnata dall’aggiornamento sui fatti o atti sopravvenuti e sull’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.