Cassazione Penale, Sentenza n. 37711/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione o revoca degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge per: (1) difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato, richiamando la riforma ex art. 2 legge 16 aprile 2015 n.47 (riforma art. 274 c.p.p.) che richiede un pericolo concreto e attuale; (2) carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, dato che il ricorrente era giovane, incensurato, aveva tenuto comportamento conforme alle prescrizioni dall'inizio degli arresti domiciliari (settembre 2020) e sussisteva la possibilità di sensibile rideterminazione della pena alla luce di una sentenza della Cassazione che aveva riqualificato i fatti e disposto rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura cautelare ma verificare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto ad eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia correttamente valutato che la giovane età e l'incensuratezza erano già stati considerati e che il tempo trascorso in misura non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di reiterazione. Sulla proporzionalità ha considerato non probabile un sensibile abbassamento della pena, anche alla luce degli ingenti quantitativi di stupefacente (4,75 kg cocaina, 3,1 kg marijuana, 2,1 kg hashish). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
impugnazione avverso ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare
In appello ex art. 310 c.p.p. il tribunale non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni per la misura, ma verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione in relazione a eventuali fatti nuovi
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
disciplina del pericolo di reiterazione del reato
Secondo la riforma (legge 16 aprile 2015, n.47) il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: occorre dimostrare l'alta probabilità che si presenti l'occasione del delitto e che l'indagato torni a delinquere
art. 2 legge 16 aprile 2015, n. 47
riforma dell'art. 274 c.p.p.
La modifica ha innalzato il requisito dimostrativo sul pericolo di reiterazione, richiedendo un pericolo concreto e attuale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con legge n. 176 del 2020
procedimento a trattazione scritta
Autorizza lo svolgimento del procedimento di Cassazione a trattazione scritta
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norme in materia di sostanze stupefacenti (richiamata per la riqualificazione e quantificazione)
La quantità di sostanza detenuta e la qualificazione giuridica dei fatti influiscono sulla prognosi della pena e, quindi, sulla valutazione della proporzionalità della misura cautelare
Massime di principio
- In appello avverso il rigetto della revoca di una misura cautelare (art. 310 c.p.p.) il giudice non riesamina ex novo la sussistenza delle esigenze cautelari: l'impugnazione è limitata alla verifica della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi
- La sola mera durata della misura cautelare non è di per sé sufficiente a far venir meno il pericolo di reiterazione: è necessario dimostrare elementi concreti e attuali che modifichino il quadro di valutazione
- La riforma dell'art. 274 c.p.p. (legge 47/2015) richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale; tuttavia il giudice può ritenere sussistente il pericolo anche se sono state prese in considerazione circostanze attenuanti (es. giovane età, incensuratezza) se permangono elementi gravi (es. ingenti quantità di stupefacente)
- La prospettiva di una futura rideterminazione della pena o di benefici processuali (es. sospensione condizionale) non determina automaticamente la revoca della misura cautelare: occorre una prognosi concreta su come tali eventi incideranno realmente sulla necessità della misura
- Per ottenere la revoca o sostituzione della misura è strategico allegare e dimostrare fatti nuovi, sopravvenuti o preesistenti ma non valutati, che modifichino apprezzabilmente il quadro probatorio o escludano esigenze cautelari
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