Cassazione Civile, Ordinanza n. 23940/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di questionari e verifica sul possesso di cespiti ritenuti significativi ai fini reddituali, l'amministrazione finanziaria notificava alla contribuente due avvisi di accertamento con cui, mediante accertamento sintetico basato sul redditometro, rideterminava in via presuntiva il reddito imponibile IRPEF per gli anni 2007 e 2008, recuperando a tassazione maggiori imposte e addizionali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo illegittimo l'uso, nel calcolo, di spese e presunti redditi relativi ad anni successivi a quelli oggetto di accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, per gli anni 2007 e 2008, la disciplina applicabile consentiva di considerare anche spese sostenute negli anni successivi, poiché tali spese possono essere imputate a ritroso entro il periodo previsto dalla norma, e che la CTR aveva erroneamente confuso il momento di sostenimento delle spese con il periodo d'imposta accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, si applica il testo dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 anteriore alla riforma del 2010, testo che consente l'accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali imputabili all'anno di riferimento e ai quattro precedenti. Ha quindi cassato la sentenza della CTR per erronea interpretazione della norma, ritenendo legittimo il ricorso dell'Ufficio anche a spese sostenute negli anni 2011/2012, nella misura in cui tali spese erano state spalmate a ritroso sui quattro anni precedenti. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
testo vigente pro-tempore; testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 78/2010 e quello introdotto dal d.l. n. 203/2005
Per gli anni d'imposta 2007 e 2008 l'accertamento sintetico può essere fondato sulle spese per incrementi patrimoniali, presumendo che siano state sostenute con redditi conseguiti nell'anno di riferimento e nei quattro anni precedenti; non è consentito escludere a priori la valutazione di spese emerse in anni successivi quando esse siano imputate a ritroso entro il quinquennio rilevante.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La nuova disciplina dell'accertamento sintetico si applica solo agli accertamenti per i redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009 in avanti.
art. 2, comma 14-quater, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha introdotto la versione dell'art. 38, quinto comma, applicabile ai periodi d'imposta 2007 e 2008.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, occorre applicare la disciplina vigente per il periodo d'imposta oggetto di accertamento, distinguendo tra la versione anteriore e quella successiva alla riforma del 2010.
- Per i periodi d'imposta coperti dalla disciplina previgente, le spese per incrementi patrimoniali possono essere considerate ai fini dell'accertamento se riferibili all'anno di riferimento e ai quattro precedenti, senza limitare l'analisi alle sole spese materialmente sostenute in quell'anno.
- L'errore di diritto consiste nel negare rilievo a spese emerse in anni successivi quando esse siano utilizzate, secondo il meccanismo legale, come indice retrospettivo di capacità contributiva nei limiti temporali consentiti dalla norma.
- La qualificazione del fatto come accertamento sintetico ex redditometro impone di verificare la corretta individuazione del regime normativo applicabile e dei limiti temporali di presunzione del reddito, non potendo la commissione tributaria sostituire una diversa regola temporale a quella prevista dalla legge.
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