Sentenza n. 688/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Davoli prot. n. 5023 del 9.6.2023, di diniego alla sanatoria ex art. 36-bis del d.p.r. n. 380/2001 - nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o conseguenziale, compreso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, relativo a opere realizzate in difformità dal titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di una nuova istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, invocando la legge regionale Calabria n. 25/2022 sulla rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti. L’immobile era stato oggetto di precedenti accertamenti di difformità edilizia, di un ordine di demolizione e di precedenti controversie giudiziarie, nelle quali alcune difformità erano state confermate e il precedente diniego di sanatoria era stato ritenuto legittimo. Il ricorrente ha sostenuto che la nuova istanza non fosse una mera riproposizione della precedente, poiché fondata sul mutato quadro normativo, sull’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e sulla disciplina regionale del 2022. Ha dedotto, in particolare, l’erronea interpretazione della legge regionale quale disciplina applicabile soltanto agli abusi già esistenti; la possibilità di recuperare il sottotetto applicando i parametri derogatori regionali sull’altezza; l’erronea negazione dello stato legittimo dell’immobile, che sarebbe dovuto essere ricondotto alla concessione edilizia in sanatoria del 1986; l’assenza di duplicazione dei benefici volumetrici già fruiti in base alla precedente legge regionale n. 21/2010; l’irrilevanza della qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione; la derogabilità degli strumenti urbanistici comunali; e l’obbligo del Comune di valutare una sanatoria condizionata mediante prescrizioni o opere di adeguamento. Il Comune ha difeso il diniego rilevando, tra l’altro, l’assenza dello stato legittimo dell’immobile, il mancato rispetto dell’altezza minima ordinaria, la preclusione derivante dalla precedente fruizione di incrementi volumetrici e la non conformità alle previsioni urbanistiche comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente la legittimità della motivazione con cui il Comune aveva escluso l’applicabilità della legge regionale n. 25/2022. Al momento della domanda l’immobile presentava difformità edilizie accertate e non rimosse rispetto ai titoli abilitativi, sicché non versava nello stato legittimo richiesto dalla disciplina regionale. L’art. 11, comma 2, della legge regionale preclude infatti l’accesso ai benefici a edifici eseguiti in assenza o difformità dal titolo, abusivi o interessati da procedimenti repressivi. Il giudice ha escluso che fosse possibile scomporre l’organismo edilizio, isolando le parti originariamente legittime e ignorando i volumi abusivi. La regolarità edilizia costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina regionale, non il risultato che potrebbe essere ottenuto mediante la sua applicazione. Il TAR ha inoltre affermato che, pur essendo stabilmente inserita nell’ordinamento regionale, la legge n. 25/2022 conserva natura premiale e derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica generale; pertanto, non può essere utilizzata per sanare abusi preesistenti mediante accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 o 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Poiché il diniego era plurimotivato e la ragione relativa all’inapplicabilità della legge regionale era autonomamente sufficiente a sorreggerlo, il giudice ha assorbito le ulteriori censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria semplificata richiede, per quanto rilevante nella decisione, la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda; non consente tuttavia di utilizzare una disciplina regionale premiale e derogatoria per sanare abusi preesistenti quando ne manchino i presupposti di applicabilità.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L’accertamento di conformità non può fondarsi sulla disciplina regionale premiale prevista per interventi futuri di rigenerazione urbana, estranea alla sanatoria di abusi già realizzati.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile deve essere valutato considerando la configurazione unitaria dell’edificio e la conformità ai titoli abilitativi; la presenza di difformità non rimosse impedisce di considerare legittimo l’immobile nel suo complesso.
art. 11, comma 2, lettera a), legge regionale Calabria n. 25/2022
La disposizione preclude l’accesso ai benefici regionali per edifici che, al momento della richiesta, non siano in stato legittimo, siano stati eseguiti in assenza o difformità dal titolo, siano oggetto di procedimenti repressivi o siano anche solo parzialmente abusivi.
art. 7, comma 3, legge regionale Calabria n. 25/2022
La disciplina regionale sui parametri derogatori per il recupero dei sottotetti non è applicabile quando l’edificio non possiede il necessario stato legittimo e non può essere invocata per regolarizzare abusi preesistenti.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia era tra le ragioni del diniego, ma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato respinto sulla base dell’autonoma ragione relativa all’inapplicabilità della legge regionale.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione delle opere come nuova costruzione era stata prospettata nel ricorso, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 73 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica; la norma non è stata oggetto di specifica decisione.
Massime di principio
- La disciplina regionale che attribuisce premialità volumetriche o consente interventi di rigenerazione urbana, anche quando sia stabilmente inserita nell’ordinamento, conserva natura speciale e derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica generale e deve essere interpretata restrittivamente.
- L’accesso a benefici edilizi premiali presuppone che l’edificio, considerato nella sua configurazione unitaria, sia in stato legittimo al momento della richiesta; la presenza di difformità edilizie accertate, non rimosse e non sanate impedisce l’applicazione della disciplina agevolativa.
- Non è consentito scomporre un organismo edilizio unitario per isolare le parti originariamente legittime e applicare su di esse premialità volumetriche ignorando la presenza di altre porzioni abusive dell’edificio.
- La regolarità edilizia costituisce il presupposto per l’applicazione della disciplina regionale premiale e non può essere conseguita mediante l’utilizzo della stessa disciplina per sanare abusi preesistenti.
- Una disciplina regionale premiale e derogatoria, diretta alla riqualificazione futura del patrimonio edilizio, non può essere utilizzata come parametro per l’accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, se la legge regionale non contempla tale possibilità.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo, la legittimità di una sola ragione è sufficiente per respingere il ricorso; le censure contro le altre motivazioni possono essere assorbite per carenza di interesse.
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