Cassazione Penale, Sentenza n. 38552/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha annullato il provvedimento del GIP di Livorno e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati connessi a stupefacenti (art. 110 c.p., 73 co.1 e 80 co.2 DPR 309/90). Il difensore ha contestato la motivazione per vizi, sostenendo che il giudice avrebbe basato il pericolo di reiterazione su criteri generici e automatici (tipo di reato, gravità, entità della condanna in rito abbreviato) invece di una valutazione prognostica concreta; ha invocato il tempo trascorso in carcere e la buona condotta per l'accesso a misure alternative; ha denunciato una presunta contraddizione tra il rifiuto di misure meno afflittive per "assenza di legami sul territorio nazionale" e l'applicazione degli arresti domiciliari indicando un domicilio in Italia (cugino disponibile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in sostanza, una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito, mentre il sindacato di legittimità è limitato a violazioni normative specifiche o a manifesti vizi logico-giuridici della motivazione. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato la necessità della misura cautelare richiamando la gravità del reato, l'inserimento dell'imputato in una rete di trafficanti di rilievo internazionale, l'ingente quantitativo di cocaina (circa 20 kg) e le modalità di occultamento sofisticate; aveva inoltre escluso misure meno afflittive per l'assenza di legami stabili sul territorio nazionale, distinzione che non viene meno per la mera disponibilità temporanea di un domicilio (es. ospitalità di un cugino). Perciò la motivazione non è manifestamente illogica. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha altresì disposto gli adempimenti di Cancelleria ex art. 28 Reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Utilizzato per indicare il concorso di persone nel reato; la Corte non discute il tipo di fattispecie ma lo considera elemento rilevante nella valutazione della gravità e del pericolo di reiterazione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
Norma relativa agli illeciti concernenti sostanze stupefacenti; la Corte segnala la gravità della vicenda per l'ingente quantitativo di droga sequestrato come elemento che giustifica la misura cautelare
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90
Rinvio alle circostanze aggravanti/pena per reati di cui al D.P.R. 309/90; considerata nel quadro della gravità della condotta e della misura cautelare applicata
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nei principi: il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari richiede valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, non una imminenza di specifici atti delittuosi; il giudice deve considerare modalità, personalità, contesto e tempo trascorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la conseguenza dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Attribuisce alla Cancelleria gli adempimenti esecutivi a seguito della decisione; la Corte ne dispone l'ottemperanza
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio secondo cui, in mancanza di ragioni di esonero, non opera l'esenzione dalla sanzione pecuniaria prevista a carico del ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: può essere censurata solo la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti o delle valutazioni prognostiche proprie del giudice di merito
- La necessità e l'attualità del pericolo di reiterazione devono essere valutate in chiave prognostica; il giudice valuta modalità del fatto, quantità e qualità delle condotte, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale: più è lungo il tempo trascorso, più approfondita deve essere la motivazione
- La gravità del reato e elementi oggettivi (es. ingente quantitativo di stupefacente, modalità di occultamento, legami con reti criminali internazionali) rafforzano la legittimità dell'applicazione di misure cautelari più afflittive
- La semplice disponibilità temporanea di un domicilio in Italia (es. ospitalità da parte di un parente) non equivale a legami stabili sul territorio: l'assenza di legami può giustificare il rifiuto di misure alternative
- Quando si impugna in Cassazione una misura cautelare è strategico segnalare errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche e documentare concretamente la non sussistenza di esigenze cautelari (ad es. prova di legami stabili, elementi che escludono pericolo di reiterazione)
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