Sentenza del 06/07/2015 n. 3006 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ISTANZA DI RIMBORSO - Dies a quo termine per presentare l'istanza - Pronuncia giurisprudenza comunitaria - Effetto irretroattivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine per presentare l’istanza di rimborso dovesse decorrere dalla pronuncia della giurisprudenza comunitaria che aveva accertato il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea. La questione riguardava quindi se tale pronuncia potesse far decorrere nuovamente, sospendere o modificare il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.
La decisione
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di decadenza stabilito dalla normativa nazionale. La successiva pronuncia comunitaria non incide retroattivamente sul decorso del termine, poiché non riguarda una disciplina processuale né modifica il termine previsto per la richiesta di rimborso. Il rimborso resta comunque proponibile anche prima che la direttiva europea sia stata attuata nell’ordinamento italiano. La decisione conferma l’orientamento già espresso da Cassazione n. 111/2015.
Norme richiamate
Normativa nazionale sul termine di decadenza per la domanda di rimborso d’imposta
Il contribuente deve rispettare il termine nazionale previsto per presentare l’istanza di rimborso; tale termine non viene modificato né fatto decorrere nuovamente da una successiva pronuncia della giurisprudenza comunitaria.
Diritto dell’Unione europea e direttive europee
Il contrasto tra una norma nazionale e il diritto dell’Unione può fondare la richiesta di rimborso, anche prima dell’attuazione della direttiva nello Stato italiano, ma non rende retroattiva la pronuncia comunitaria né consente di eludere i termini nazionali di decadenza.
Cassazione n. 111/2015
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il termine nazionale per chiedere il rimborso resta applicabile indipendentemente dalla data della decisione comunitaria.
Massime di principio
- Quando un tributo viene dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il contribuente deve verificare e rispettare il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.
- La pronuncia della Corte di giustizia o di altra giurisprudenza comunitaria, di regola, non riapre i termini già scaduti e non fa decorrere nuovamente il termine per la domanda.
- Non è necessario attendere l’attuazione nazionale di una direttiva per presentare la domanda, qualora esista già una base giuridica per il rimborso; tuttavia, l’azione deve comunque essere proposta tempestivamente.
- La conoscenza successiva dell’illegittimità europea del tributo non elimina automaticamente gli effetti della decadenza prevista dalla normativa nazionale.
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