Sentenza n. 142/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Ordinanza n. 44 del 09/04/2024: “ripristino dello stato dei luoghi per l’immobile sito in via Quintino Sella n. 68 (ora n. 80) identificato catastalmente al Fg. 56, P.lla 1004, sub 18”, notificato alle parti ricorrenti in data 16/04/2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all’ultimo piano abusivo di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 44 del 9 aprile 2024, con la quale il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione abusiva dell’ultimo piano dell’immobile, lamentando: travisamento delle risultanze documentali ed erronea valutazione dei presupposti, con violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001; violazione dell’art. 1375 c.c. e del principio di tutela dell’affidamento in buona fede; carenza di istruttoria, anche per l’incidenza dell’atto su diritti soggettivi di terzi; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione. Le ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che il manufatto fosse conforme ai titoli edilizi, richiamando anche un parere della Commissione edilizia del 6 aprile 1968, l’autorizzazione di abitabilità, il decorso del tempo, le esigenze abitative familiari e il proprio affidamento nella situazione esistente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’accertamento comunale, fondato sul sopralluogo del 23 ottobre 2023, dal quale risultava la realizzazione abusiva dell’ultimo piano, con altezza massima di circa 21 metri su via Quintino Sella e di circa 24 metri su via Dante Alighieri, in violazione delle prescrizioni del nulla osta in variante del 26 luglio 1967, che consentivano rispettivamente 17 e 21 metri. Le ricorrenti non hanno fornito elementi, neppure indiziari, idonei a confutare gli accertamenti comunali o a dimostrare la conformità dell’opera assentita. Il parere della Commissione edilizia del 6 aprile 1968 è stato ritenuto privo di portata provvedimentale e comunque inidoneo a modificare o caducare i limiti di altezza stabiliti dal titolo edilizio del 1967. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l’ordinanza richiamava per relationem gli esiti del sopralluogo, descriveva specificamente le opere contestate e indicava le norme violate. Il richiamo al legittimo affidamento è stato escluso, non essendo tutelabile la conservazione di un illecito edilizio permanente; il decorso del tempo non legittima l’abuso e non impone una motivazione rafforzata dell’ordine demolitorio. L’abitabilità non dimostrava la conformità dell’edificio ai limiti di altezza, mentre le esigenze abitative del nucleo familiare non prevalgono sull’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La violazione edilizia accertata legittima l’adozione dell’ordine di demolizione e ripristino; il giudice ha ritenuto sufficiente l’accertamento della difformità dell’opera rispetto ai titoli edilizi.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto mediante la descrizione delle opere abusive, l’individuazione delle norme violate e il richiamo per relationem agli esiti del sopralluogo.
art. 1375 c.c.
Il richiamo alla buona fede e alla correttezza non consente di tutelare l’affidamento nella conservazione di una situazione edilizia abusiva.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione può fondarsi sugli accertamenti risultanti da un sopralluogo tecnico e di polizia locale, richiamati per relationem, quando l’atto descriva specificamente le opere abusive e individui le norme o prescrizioni edilizie violate.
- In presenza di un’opera realizzata in difformità dai titoli edilizi, grava sul proprietario che contesti l’accertamento l’onere di fornire elementi idonei, anche come principio di prova, a dimostrare la conformità dell’intervento a quanto assentito.
- Un parere della Commissione edilizia privo di portata provvedimentale non può modificare o caducare le prescrizioni contenute in un precedente titolo edilizio, salvo che tale effetto risulti espressamente dal suo contenuto.
- L’illecito edilizio ha carattere permanente; il decorso del tempo non consolida una posizione di affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso e non rende necessaria, di regola, una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.
- L’autorizzazione di abitabilità non dimostra, di per sé, la conformità dell’edificio alle prescrizioni urbanistico-edilizie relative alle altezze massime.
- Il diritto all’abitazione e le esigenze abitative familiari non prevalgono automaticamente sull’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia mediante la demolizione dell’opera abusiva.
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