Cassazione Penale, Sentenza n. 35243/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di marchi, royalties, impianti, macchinari e somme. Due motivi: 1) riguardo ai marchi e royalties, il ricorrente deduceva l'insussistenza del fumus commissi delicti sostenendo che la cessione non si era perfezionata (i marchi non sarebbero stati registrati in favore della D.I. Alimentare per essere pignorati da terzi) e che la compensazione del prezzo con crediti pregressi era fondata su dati economici reali; 2) riguardo ai macchinari, si contestava l'attribuzione della proprieta' alla societa fallita, evidenziando la dizione "in conto vendita", fatture d'acquisto della D.I. Alimentare, contratti di locazione e l'impossibilita' di produrre movimenti finanziari per il sequestro della contabilita'.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto un'adeguata valutazione del fumus commissi delicti: per i beni materiali ha considerato i DDT che attestavano provenienza dalla Casitalia, il rinvenimento dei beni nella disponibilita' di terzi, l'insuccesso delle azioni civili della D.I. Alimentare, la mancanza di prova di movimentazione finanziaria e la testimonianza di un ex dipendente che riferiva operazioni dolose; per i beni immateriali ha osservato che la contabilizzazione tramite semplice giroconto non indicava la fonte del credito compensato. Essendo il ricorso in cassazione contro ordinanze di sequestro ammesso solo per violazione di legge, le censure rilevate erano in realta' questioni di fatto o doglianze di diritto manifestamente infondate. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322 C.C.I.
La norma e' stata invocata come fondamento della contestazione di distrazione di cespiti per arrecare pregiudizio ai creditori e procurare un ingiusto profitto; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi di fumus in relazione alle cessioni contestate
art. 321 cod. proc. pen.
Autorizza il Giudice per le indagini preliminari a disporre il sequestro preventivo; il GIP ha disposto il sequestro e la misura e' stata confermata in sede di riesame
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la verifica degli atti privati e delle valutazioni di fatto rientra nella valutazione del fatto e non costituisce motivo di cassazione per errore di diritto; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero valutazioni di fatto improprie in sede di legittimita'
art. 139 d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005
art. 139 d.lgs. n. 30/2005
La trascrizione/registrazione dei trasferimenti nel registro dei brevetti/marchi ha rilievo per l'opponibilita' del trasferimento; la Corte ha rilevato che la trascrizione non esclude altre forme di accertamento sulla effettiva titolarita' o sulla sussistenza del fumus
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, il giudizio di legittimita' in Cassazione e' limitato a questioni di diritto: contestazioni fondate su valutazioni probatorie o su ricostruzioni dei fatti sono inammissibili
- Per resistere a un sequestro per distrazione di beni, e' necessario produrre prove documentali solide della titolarita' o del trasferimento effettivo (movimentazioni finanziarie, registrazioni formali, contratti con prova di esecuzione); la mera esibizione di fatture o allegazioni non sempre e' sufficiente
- La dicitura "in conto vendita" o fatture emesse non esonera dalla necessita' di dimostrare la corrispondente movimentazione finanziaria e l'effettiva titolarita' al momento della presunta distrazione
- La registrazione/trascrizione di trasferimenti di marchi o brevetti ha efficacia principalmente nei confronti dei terzi e per l'opponibilita'; tuttavia, l'assenza di registrazione non impedisce l'accertamento di operazioni dolose se esistono altri elementi indiziari
- Se le azioni civili tese a rivendicare i beni risultano infruttuose e sussistono riscontri documentali e testimoniali (DDT, rinvenimento dei beni presso terzi, dichiarazioni di ex dipendenti), il giudice puo' ritenere sussistente il fumus commissi delicti e confermare il sequestro
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