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Sentenza

Sentenza del 07/07/2016 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Mantova

IVA - Accertamento - Contraddittorio preventivo - Rilevanza causale — Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità di un accertamento IVA per violazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. La questione riguarda se la mancata instaurazione del contraddittorio comporti automaticamente la nullità dell'atto oppure soltanto quando il contribuente dimostri che, se fosse stato ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi difensivi concreti e potenzialmente idonei a incidere sull'esito dell'accertamento.

La decisione

La sentenza afferma che, in materia IVA, la violazione del contraddittorio preventivo rileva solo quando abbia avuto concreta incidenza causale sul procedimento. L'accertamento è nullo se, in sede giudiziale, emerge che il contribuente avrebbe potuto presentare elementi difensivi non fittizi né meramente strumentali, valutati secondo correttezza, buona fede e lealtà processuale. Pertanto, la mera omissione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia di IVA

    Il contraddittorio obbligatorio risulta violato unicamente laddove la sua osservanza avrebbe potuto comportare un risultato diverso del procedimento impositivo.

    La mancata partecipazione preventiva del contribuente produce la nullità dell'accertamento solo se il contribuente dimostra una concreta rilevanza causale dell'omissione, indicando difese o elementi probatori effettivi che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: è necessario dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto modificare concretamente l'esito del procedimento.
  • Il contribuente deve indicare in modo specifico quali elementi difensivi avrebbe presentato e spiegare perché tali elementi sarebbero stati potenzialmente decisivi o comunque rilevanti.
  • Difese generiche, meramente formali o costruite solo per ottenere l'annullamento dell'atto non sono sufficienti.
  • La valutazione deve essere condotta secondo correttezza, buona fede e lealtà processuale, verificando l'effettiva utilità del contraddittorio nel caso concreto.

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