Cassazione Civile, Ordinanza n. 17527/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva contestato, con avviso di accertamento relativo all'anno 2013, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni, sulla base di un PVC che aveva evidenziato: da un lato, l'indebita detrazione dell'IVA in operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; dall'altro, l'indeducibilità di costi qualificati come spese di rappresentanza, sostenuti per un viaggio turistico all'estero con partecipazione di familiari di rappresentanti della società e di alcuni clienti. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., per erronea applicazione dei principi sull'onere della prova in materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR e del D.M. 19 novembre 2008, per avere ritenuto deducibili spese di rappresentanza senza adeguata prova dell'inerenza e senza verificare la concreta svolgimento di attività promozionali connesse al viaggio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. In tema di IVA, ha censurato la CTR perché aveva sostanzialmente escluso che il contribuente dovesse svolgere verifiche sui propri fornitori, mentre, quando l'Amministrazione prova anche per presunzioni gravi, precise e concordanti che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile. In tema di imposte dirette, ha ribadito che la deducibilità dei costi e delle spese di rappresentanza presuppone la prova, a carico del contribuente, dell'effettività, dell'inerenza e della congruità del costo, non essendo sufficiente la mera forma documentale; nel caso concreto mancavano scritture e riscontri idonei a dimostrare che il viaggio turistico fosse stato realmente organizzato per significative attività promozionali. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati.
Norme richiamate
art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
la detrazione dell'IVA non spetta quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo ordinaria diligenza, che la fattura si inseriva in un'evasione dell'imposta
art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
consente l'utilizzo di presunzioni semplici per provare la consapevolezza del cessionario nell'ambito delle contestazioni IVA
art. 2729 c.c.
richiamato per il corretto uso delle presunzioni semplici nella prova dell'operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del cessionario
art. 2697 c.c.
l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza adottata
art. 108, comma 2, del TUIR
le spese di rappresentanza sono deducibili solo nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina fiscale, con onere del contribuente di provarne i presupposti
art. 109, comma 5, del TUIR
richiamato per il principio di inerenza/correlazione dei costi deducibili al reddito d'impresa, ma la Corte ribadisce che l'inerenza è requisito qualitativo da provare dal contribuente
art. 1 del D.M. 19 novembre 2008
le spese per viaggi turistici sono deducibili solo se in occasione dei viaggi siano programmate e concretamente svolte significative attività promozionali dei beni o servizi dell'impresa
art. 5 del D.Lgs. 446/1997
norma richiamata dall'Ufficio per la ripresa a tassazione ai fini IRAP
art. 11 del D.Lgs. 446/1997
norma richiamata dall'Ufficio per la ripresa a tassazione ai fini IRAP
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria della controricorrente
art. 108, comma 2, e art. 109, comma 5, TUIR
la Corte li interpreta nel senso che la deduzione dei costi d'impresa richiede prova dell'inerenza e della concreta destinazione all'attività imprenditoriale
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche per presunzioni, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione; non basta la sola fittizietà del fornitore.
- Una volta che il Fisco abbia assolto tale onere probatorio iniziale, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso.
- La regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a provare la detraibilità dell'IVA o l'assenza di consapevolezza della frode, poiché tali strumenti possono essere impiegati anche per rendere apparente un'operazione fittizia.
- In tema di imposte dirette, la deducibilità dei costi d'impresa, incluse le spese di rappresentanza, presuppone che il contribuente provi l'effettività del costo, la sua inerenza all'attività imprenditoriale e la concreta destinazione alla produzione di ricavi o allo svolgimento dell'attività.
- L'inerenza è un requisito qualitativo e non quantitativo: non si fonda sulla mera utilità o congruità economica della spesa, ma sulla sua riferibilità all'esercizio dell'impresa e sulla non estraneità rispetto all'attività caratteristica.
- Le spese per viaggi turistici sono deducibili come spese di rappresentanza solo se risulta, in concreto, che nel corso del viaggio siano state programmate e svolte significative attività promozionali dei beni o servizi dell'impresa.
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