Cassazione Penale, Sentenza n. 37097/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due distinti periodi di reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90): a) condanna irrevocabile del 2007 per fatti sino al luglio 2005; b) condanna definitiva del 2022 per fatti anteriori e prossimi al luglio 2013. Sosteneva che si trattasse della stessa "consorteria" mafiosa in evoluzione e che la sua adesione fosse frutto di un unico disegno criminoso. La Corte di appello ha rigettato la richiesta ritenendo che la diversa composizione soggettiva dell'organizzazione, l'intervallo temporale significativo (detenzione del Mazzù dal 2006 al 2012) e la presa di responsabilità successiva dimostrassero due autonome deliberazioni criminose e non un unico disegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza: il ricorrente non ha indicato e prodotto i passi delle sentenze definitive che comprovassero il dato fattuale da lui invocato, né ha soddisfatto l'onere previsto per le censure ex art. 606 c.p.p. (identificare l'atto, l'elemento probatorio, provarne la verità e spiegare l'incidenza sulla motivazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; la sentenza si riferisce ai reati per i quali Mazzù è stato condannato.
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (consorteria); oggetto della valutazione sulla identità o diversità delle organizzazioni nel tempo.
cod. pen., art. 81, comma finale (cpv.)
Richiamato nella motivazione come criterio per escludere che comportamenti ripetuti costituiscano automaticamente espressione di un unico e preventivo disegno criminoso, quando si tratti di inclinazione generale e reazioni a circostanze contingenti.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorso contestava la violazione di legge e la manifest illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato i requisiti probatori e di specificità richiesti per le censure relative alla motivazione (lett. e) in particolare).
cod. proc. pen., art. 671
Richiamato nel testo in relazione all'istituto del "reato continuato" (l'istanza mirava all'applicazione del continuato ex art. 671 c.p.p.); la Corte ha valutato la sussistenza del vincolo della continuazione in base agli elementi fattuali e temporali.
cod. proc. pen., art. 616, comma 1
Norma che permette la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, mancando elementi per escludere la colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra delitti commessi in tempi diversi è necessario dimostrare un unico e preventivo disegno criminoso: rilevano la composizione soggettiva dell'organizzazione, il legame temporale tra le condotte e la continuità del progetto criminale.
- La detenzione prolungata o altri intervalli temporali significativi possono essere indizi contrari alla sussistenza del continuato, specie se nella fase successiva il soggetto assume ruoli diversi o l'organizzazione muta nella sua compagine.
- In cassazione, le censure sulla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) richiedono specificità: bisogna indicare gli atti/processuali riferiti, estrarne gli elementi probatori, provarne la verità e spiegare in che modo compromettono decisivamente la motivazione impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza.
- La semplice continuità territoriale o la persistenza di un 'ambiente' criminale non sono di per sé sufficienti a dimostrare che più sentenze colgano la stessa consorteria in evoluzione: occorre provare il nesso di identità progettuale e di partecipazione.
- Se si intende impugnare un provvedimento per omissione valutativa di documenti o sentenze, è essenziale produrre o indicare puntualmente i passi decisivi delle pronunce anteriori che dimostrano il dato fattuale invocato, altrimenti la censura sarà considerata meramente assertiva.
- In fase esecutiva o di riconoscimento del continuato è utile prospettare alternative argomentazioni (es. continuità di mezzi, ruoli, modalità operative) e documentare a supporto con prove processuali concrete per evitare il rigetto per carenza probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37135/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36954/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36955/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36956/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36957/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →