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Sentenza

Sentenza n. 1588/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato negato il trasferimento ad altra sede di servizio, richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992; 2) nonché di ogni altro provvedimento connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento temporaneo ad altra sede di servizio richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, finanziere in servizio presso la Squadra operativa stanziale della Compagnia della Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa, aveva chiesto il trasferimento temporaneo presso una sede prossima al domicilio del padre, riconosciuto invalido civile al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità. L’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e poi respinto l’istanza, richiamando le esigenze di servizio della sede di provenienza e la presenza, presso il domicilio del padre, della moglie, di altri due figli e di sei nipoti potenzialmente in grado di prestare assistenza. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, comma 3, e 33, comma 5, l. n. 104/1992, nonché il difetto di motivazione, sostenendo che le esigenze di servizio fossero state richiamate genericamente e senza adeguata documentazione. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza attribuita alla presenza di altri familiari, deducendo di avere fornito giustificazioni comprovanti la loro incapacità di prestare assistenza e richiamando anche gli artt. 433 c.c. e 570 c.p. L’Amministrazione ha difeso il diniego, evidenziando la carenza di organico e il dovere di assistenza gravante sui familiari del disabile.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non costituisca un diritto assoluto, ma coinvolga interessi legittimi e richieda il bilanciamento tra l’interesse all’assistenza del disabile e le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione, particolarmente rilevanti per le Forze di polizia. L’inciso “ove possibile” impone la verifica della disponibilità di una posizione organica compatibile presso la sede richiesta e consente il diniego quando sussistano specifici elementi ostativi, purché concretamente motivati. Nel caso esaminato, il diniego non si fondava su un generico richiamo alle scoperture di organico: l’Amministrazione aveva indicato la carenza di personale presso il reparto di provenienza, la sede provinciale e la Regione, precisando che la Compagnia di Catania-Fontanarossa disponeva di 21 unità su 29 previste nel ruolo di appartenenza e assicurava servizi di vigilanza e presidio presso un aeroporto caratterizzato da rilevante e crescente traffico. Tali dati risultavano dall’istruttoria e rendevano concreto il rischio che il trasferimento aggravasse il deficit di personale e compromettesse servizi operativi essenziali. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato. Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Il TAR ha precisato che la presenza di altri familiari non può, da sola, giustificare il diniego, poiché l’eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza impone una valutazione dell’effettiva necessità del beneficio e delle concrete capacità assistenziali dei congiunti. Tuttavia, nel caso concreto, le dichiarazioni sostitutive prodotte non dimostravano l’oggettiva incapacità della moglie e degli altri figli di prestare un’assistenza complementare. Inoltre, il capo motivazionale relativo ai familiari aveva natura integrativa rispetto alla motivazione sulle esigenze di servizio: anche un suo eventuale vizio non avrebbe inciso sulla legittimità del diniego, già adeguatamente sorretto dalla carenza di organico e dalle esigenze operative. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, l. n. 104/1992

    Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. (...)

    Individua i soggetti legittimati a prestare assistenza al familiare con disabilità grave e costituisce il presupposto richiamato per il beneficio previsto dal comma 5.

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    Il diritto alla scelta della sede più vicina è condizionato alla possibilità organizzativa e alla compatibilità con le esigenze funzionali dell’Amministrazione; per il personale delle Forze di polizia il diniego è legittimo se fondato su specifici e documentati elementi ostativi, con motivazione congrua e concreta.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    Rileva in quanto definisce la situazione di handicap grave del familiare da assistere.

  • art. 24 l. n. 183/2010

    È richiamato per l’eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza quali presupposti necessari per il trasferimento; la presenza di altri congiunti non determina automaticamente il diniego, ma deve essere valutata nell’ambito dell’effettiva necessità del beneficio.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive non esonerano il richiedente dall’onere di dimostrare i presupposti oggettivi del beneficio, quando si tratti di provare condizioni di fatto rilevanti per l’assistenza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nella peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • Il trasferimento del dipendente pubblico previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non configura un diritto assoluto, ma una posizione di interesse legittimo da bilanciare con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione; l’inciso “ove possibile” consente il diniego quando presso la sede richiesta non vi sia una collocazione organica compatibile o quando il trasferimento risulti concretamente incompatibile con le esigenze di servizio.
  • Per negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non è sufficiente un generico richiamo alle scoperture di organico o alle necessità di servizio: l’Amministrazione deve indicare e documentare elementi concreti riferiti alla sede di provenienza e, ove rilevante, alla sede richiesta, evidenziando il nesso tra la movimentazione del dipendente e il pregiudizio per le funzioni istituzionali.
  • Nel personale delle Forze di polizia, la carenza di organico può giustificare il diniego del trasferimento quando sia comprovata da dati istruttori specifici e sia collegata alle concrete esigenze operative del reparto, quali servizi di vigilanza e presidio che non possano essere adeguatamente assicurati sottraendo una risorsa già impiegata in una sede strutturalmente carente.
  • La presenza di altri familiari del disabile non è, da sola, sufficiente a negare il trasferimento, poiché l’eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza impone di valutare l’effettiva necessità del beneficio e le concrete capacità assistenziali dei congiunti; tuttavia, la presenza di familiari residenti in loco può concorrere alla motivazione se l’interessato non dimostri oggettivamente la loro incapacità di prestare un’assistenza complementare.
  • Quando il diniego è autonomamente e adeguatamente fondato sulle esigenze di servizio, la motivazione relativa alla presenza di altri familiari ha natura integrativa: l’eventuale illegittimità di tale capo non determina l’annullamento dell’atto se la restante motivazione conserva autonoma idoneità giustificativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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