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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35407/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 31/03/2025. La società ricorrente deduceva: violazione del principio ne bis in idem e errata applicazione dell'art. 649 c.p.p.; omissione dell'adattamento del sequestro ai principi di proporzionalità e riservatezza (richiedendo ad esempio copia forense invece della restituzione integrale); violazione dell'obbligo di rimessione al giudice civile in presenza di contestazione sulla proprietà dei beni sequestrati; e, in subordine, sosteneva che il nuovo procedimento traeva origine da fatti nuovi giustificando il nuovo sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva della I Com S.p.a., rilevando che l'art. 325 c.p.p. non include la persona offesa tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame, salvo che essa sia la persona alla quale le cose erano state sottratte dal sequestro (cioè la parte cui va restituita la disponibilità). Poiché i beni erano stati sequestrati agli indagati e non risultava pacifica la proprietà in favore della ricorrente, la I Com non era legittimata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i motivi nel merito non sono stati esaminati e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa, a ulteriori oneri.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    dispone l'elenco dei soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324

    Il ricorso per cassazione è riservato ai soggetti indicati dall'art. 325; la persona offesa non figura tra essi salvo che sia la persona alla quale le cose sequestrate sono state sottratte (cioè la parte cui va restituita la disponibilità). Perciò una parte querelante non può proporre ricorso se non dimostra in modo pacifico di essere stata privata dei beni.

  • art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

    disciplina il sequestro probatorio e la sua funzione di presidio precario per esigenze dimostrative

    Il sequestro probatorio è mezzo di ricerca della prova attribuito al Pubblico Ministero, ha natura precaria e termina con l'accertamento dell'ipotesi accusatoria; non può essere trasformato in strumento per finalità cautelari o conservativo-proprietarie.

  • art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.

    disciplinazione della richiesta di trattazione orale del procedimento e sua non revocabilità

    La richiesta di trattazione orale, una volta formulata secondo legge, non è revocabile e impone l'audizione delle parti previste, anche se le parti private rinunciano successivamente.

  • art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    riferimento alle funzioni del tribunale del riesame nell'ambito dell'incidente cautelare

    Il tribunale del riesame può valutare la proporzionalità e adattare le misure, ad esempio prescrivendo modalità meno invasive; tuttavia nella vicenda la Corte di legittimità non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    previsione della rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni

    La rimessione al giudice civile è dovuta solo quando sussiste una contestazione effettiva, seria e attuale circa la titolarità dei beni; non è sufficiente una mera allegazione della parte offesa.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 50; art. 117 Cost.

    richiamate dalla ricorrente nell'ambito della censura sul principio ne bis in idem

    Sono norme richiamate a sostegno della censura costituzionale/ sovranazionale, ma la Corte non ha affrontato il merito delle censure relative al ne bis in idem in ragione dell'inammissibilità procedurale del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame (art. 325 c.p.p.) è tassativa: non rientra automaticamente tra i soggetti la persona offesa, salvo che essa sia la persona alla quale i beni sequestrati sono stati sottratti (cioè la parte cui va restituita la disponibilità). Prima di impugnare è dunque necessario verificare e provare chi era il diretto soggetto privato della disponibilità dei beni sequestrati.
  • Il sequestro probatorio è strumento destinato alla ricerca della prova e ha natura precaria: se la sua funzione si esaurisce deve essere disposta la restituzione alla persona cui la disponibilità era stata sottratta, e il giudice non può anticipare la decisione su eventuali controversie patrimoniali favorevoli a terzi.
  • Per ottenere la rimessione al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p. bisogna dimostrare una controversia reale, seria e attuale sulla titolarità dei beni; mere allegazioni di possesso o proprietà non sono sufficienti.
  • Nelle ipotesi di sequestro di dispositivi informatici, il principio di proporzionalità e tutela della riservatezza può legittimare misure meno invasive (ad es. acquisizione di copia forense di dati specifici), ma la valutazione e l'eventuale adattamento restano questioni di merito demandate al giudice del riesame e del merito; tuttavia l'assenza di legittimazione impedisce di ottenere il riesame in Cassazione.
  • La richiesta di trattazione orale, una volta regolarmente formulata, non è revocabile; pertanto l'udienza e le audizioni previste si celebrano anche se le parti private rinunciano successivamente.
  • Se si è parte offesa e si ritiene titolare di beni sequestrati, è opportuno documentare in modo pacifico e immediato la titolarità o la disponibilità esclusiva prima di proporre impugnazioni nelle sedi cautelari/di legittimità.

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