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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6466/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per reati in materia fallimentare; il ricorrente lamentava la mancata pronuncia di una sentenza assolutoria. La doglianza è stata ritenuta generica perché non indicava quali elementi concreti avrebbero giustificato l'assoluzione e, inoltre, esulava dai motivi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. D'ufficio la Corte ha rilevato l'illegittimità delle pene accessorie fallimentari applicate dal giudice, posto che la pena detentiva inflitta ex art. 444 non superava i due anni, situazione in cui la legge vieta l'applicazione delle pene accessorie ex art. 445, comma 1.

La decisione

Il giudice ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che sono eliminate. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Motivazione: insufficienza e genericità del motivo di impugnazione rispetto a quanto consentito dall'art. 448, comma 2-bis, e rilevazione d'ufficio dell'illegittimità delle pene accessorie ex art. 445, comma 1, in presenza di pena detentiva non superiore a due anni applicata ex art. 444.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento consensuale e della sentenza di patteggiamento: la Corte rileva che la pena detentiva irrogata in questa sede è stata applicata ex art. 444; tale applicazione è rilevante per valutare la legittimità delle pene accessorie conseguenti.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede limitazioni o divieti all'applicazione di determinate pene accessorie in relazione al patteggiamento: la Corte ha interpretato che, quando la pena detentiva concordata ex art. 444 non supera i due anni, l'applicazione di pene accessorie fallimentari è illegittima e va eliminata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento: la Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente fosse generica e comunque estranea all'elenco tassativo di motivi deducibili ai sensi di tale disposizione, giustificando l'inammissibilità del resto del ricorso.

Massime di principio

  • Un'impugnazione contro una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. deve indicare elementi concreti e rientrare nei motivi ammessi dall'art. 448 c. 2-bis altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
  • Se la pena detentiva concordata ex art. 444 non supera i due anni, le pene accessorie previste per reati fallimentari possono risultare illegittime in base all'art. 445 c. 1 e devono essere eliminate, anche d'ufficio dal giudice di legittimità.
  • Il giudice di legittimità può intervenire d'ufficio per rilevare profili di illegittimità delle pene accessorie applicate in violazione di norme imperative, pur quando l'impugnazione sia parzialmente generica.
  • L'annullamento 'senza rinvio' delle sole pene accessorie è possibile quando l'illegittimità è evidente e limitata a quella parte della decisione, senza necessità di rinnovare il giudizio di merito.
  • In casi simili, chi impugna dovrebbe specificare chiaramente i punti di fatto e di diritto contestati e collegarli espressamente ai motivi consentiti dalla normativa sull'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
  • La rimozione delle pene accessorie non incide necessariamente sulla parte affermativa della responsabilità accertata con il patteggiamento, ma modifica il regime sanzionatorio accessorio applicabile.

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