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Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ordinava al Comune di interrompere l’assegnazione di una dipendente a mansioni di pulizia e sanificazione e il successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la disposizione ispettiva adottata ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 e il successivo rigetto del ricorso amministrativo. Con un’unica articolata censura ha dedotto, anzitutto, che la contestazione riguardasse l’esercizio dei poteri negoziali del datore di lavoro, non assoggettati al potere di disposizione dell’Ispettorato. Ha inoltre sostenuto che non vi fosse alcuna violazione del CCNL 31 maggio 1999, poiché le mansioni di pulizia e sanificazione rientravano nella categoria A1 prevista dal contratto collettivo, anche se il profilo professionale originariamente indicato era quello di operatore amministrativo. L’Ispettorato ha difeso la legittimità degli atti, sostenendo che le mansioni di pulizia fossero prevalentemente manuali e materiali, prive di connessione funzionale con il profilo amministrativo, e che l’equivalenza dovesse essere valutata in concreto e non in astratto. Ha inoltre sostenuto che l’assegnazione a mansioni equivalenti non potesse avvenire in presenza di un diverso profilo professionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Ha respinto la prima censura del Comune, ritenendo che il potere di disposizione dell’Ispettorato si estenda anche alle irregolarità derivanti dalla violazione di un contratto collettivo, e non riguardi soltanto violazioni di norme imperative estranee alla disciplina negoziale. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa all’insussistenza della violazione del CCNL. La categoria A del CCNL 31 maggio 1999 comprende attività esecutive o tecnico-manuali, anche caratterizzate da gravosità o disagio, nonché problematiche lavorative semplici e conoscenze operative acquisibili attraverso l’esperienza diretta. Le mansioni di pulizia e sanificazione della sede comunale rientrano in tale descrizione e sono ulteriormente confermate dall’espressa inclusione del profilo di bidello tra gli esempi della categoria A. Il fatto che tali mansioni siano prevalentemente manuali non le esclude, dunque, dalla categoria, mentre il CCNL considera esigibili tutte le mansioni riconducibili alla medesima categoria, in quanto professionalmente equivalenti. Il giudice ha precisato che l’equivalenza va riferita alla categoria e non alle mansioni inizialmente indicate nel contratto individuale. Ha inoltre rilevato che la disposizione impugnata era motivata sulla ritenuta appartenenza delle mansioni a una categoria diversa, non sulla mera diversità del profilo professionale; esclusa la prima, veniva meno il presupposto dell’atto. Le restanti censure sono state assorbite. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce all’Ispettorato il potere di adottare una disposizione in presenza delle irregolarità indicate dalla legge; il TAR ha ritenuto che tale potere possa riguardare anche la violazione di un contratto collettivo.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il ricorso amministrativo contro la disposizione ispettiva; il relativo provvedimento di rigetto è stato annullato in quanto fondato sull’erronea sussistenza della violazione contrattuale.

  • art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, CCNL 31/05/1999

    “Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D (…)”; “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”; “Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A”; “I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria”.

    Le mansioni ascrivibili alla medesima categoria sono professionalmente equivalenti ed esigibili; l’equivalenza va riferita alla categoria e non necessariamente al profilo professionale inizialmente indicato nel contratto individuale.

  • Allegato A CCNL 31/05/1999

    “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da (…) attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio (…)”; tra i profili esemplificativi: “custode, bidello”.

    La categoria A comprende anche attività esecutive o tecnico-manuali, gravose o disagiate; le mansioni di pulizia e sanificazione degli ambienti comunali rientrano in tale categoria.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dal TAR a sostegno della riconducibilità delle mansioni alla disciplina delle mansioni esigibili e dell’irrilevanza, nel caso concreto, della mera diversità del profilo professionale.

  • art. 2103 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dal TAR quale ulteriore fondamento della disciplina dell’assegnazione a mansioni equivalenti.

Massime di principio

  • Il potere di disposizione dell’Ispettorato del lavoro può estendersi anche alle irregolarità derivanti dalla violazione di disposizioni contenute in un contratto collettivo, quando la violazione rientri nell’ambito oggettivo del potere previsto dall’art. 14 d.lgs. 124/2004.
  • Nel sistema di classificazione previsto dal CCNL 31 maggio 1999 per il comparto Regioni-Autonomie locali, l’equivalenza delle mansioni deve essere valutata con riferimento alla categoria di inquadramento: tutte le mansioni riconducibili alla medesima categoria sono, in quanto professionalmente equivalenti, esigibili.
  • Le mansioni di pulizia e sanificazione degli ambienti comunali rientrano nella categoria A del CCNL 31 maggio 1999, poiché presentano carattere esecutivo o tecnico-manuale, problematiche semplici e possono comportare gravosità o disagio; la previsione esemplificativa del profilo di bidello conferma tale riconducibilità.
  • La mera diversità del profilo professionale non impedisce l’assegnazione a mansioni appartenenti alla stessa categoria, se il contratto collettivo rende esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti della categoria.
  • Un provvedimento ispettivo fondato sull’erronea appartenenza delle mansioni assegnate a una categoria contrattuale diversa è illegittimo quando le mansioni risultino invece riconducibili alla categoria di inquadramento della dipendente.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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