Cassazione Civile, Ordinanza n. 35184/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a un verbale di contestazione per violazione del codice della strada. Il giudice di merito aveva ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta contro la Prefettura di Latina, anziché contro il Ministero dell’Interno, e aveva inoltre reputato nulla la notifica dell’atto di appello perché eseguita presso la Prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato, senza disporne la rinnovazione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 204-bis cod. strada, sostenendo che la legittimazione passiva spettava al prefetto nei giudizi di opposizione a verbale per violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 350, comma 2, e 291 c.p.c., censurando la declaratoria di nullità della notifica dell’appello e il mancato ordine di rinnovazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che, per le opposizioni a verbale di accertamento di violazione del codice della strada accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviato la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, restando fermo il principio richiamato sulla necessità della notifica dell’atto di appello all’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
applicabile ratione temporis per essere stata l'infrazione accertata il 9. 10. 2014
nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada la legittimazione passiva spetta al prefetto quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato
art. 204-bis cod. strada
richiamato quale norma che disciplina l’opposizione al verbale di violazione del codice della strada
art. 144 c.p.c.
invocato con riferimento alla notificazione nei confronti dell’Avvocatura dello Stato
art. 350, comma 2, c.p.c.
invocato in relazione alla disciplina processuale dell’appello e della notificazione
art. 291 c.p.c.
richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla
Cass. n. 15263 del 2018
richiamata per il principio secondo cui l’atto di appello va notificato all’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a verbale per violazioni del codice della strada accertate da organi dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto, non già al Ministero dell’Interno come soggetto da evocare direttamente in giudizio.
- Quando il giudice di merito fonda la declaratoria di inammissibilità su una erronea individuazione del soggetto passivo, la decisione è censurabile per violazione della disciplina speciale sulla legittimazione passiva nelle opposizioni a sanzioni stradali.
- Se il ricorso è accolto per una ragione che rende assorbente la prima censura, le ulteriori doglianze restano assorbite, senza necessità di esaminarle nel merito.
- La notificazione degli atti di impugnazione nei confronti dell’Amministrazione statale deve essere eseguita secondo le regole che prevedono il coinvolgimento dell’Avvocatura dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →