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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 371 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n. 151, depositata il 16 gennaio 2008, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento per IRPEG e ILOR 1997, emesso sulla base delle movimentazioni dei conti bancari della società e dei tre soci appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo che tra il proprio giudizio e quello relativo al legale rappresentante A.L. ricorresse litispendenza; in secondo luogo, ha invocato il giudicato esterno costituito dalla sentenza della stessa Commissione tributaria regionale n. 61/21/07, depositata il 9 luglio 2007, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e annullato il medesimo avviso. La Corte ha inoltre rilevato preliminarmente che la procura rilasciata al nuovo difensore nel 2013 non era valida per la partecipazione all’udienza, in quanto il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e la procura non era stata conferita nelle forme allora richieste.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il motivo sulla litispendenza: le cause non erano state proposte davanti a giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari, presupposto necessario per tale istituto. Ha accolto invece il motivo sul giudicato esterno, poiché la sentenza n. 61/21/07, passata in giudicato, aveva già definitivamente annullato lo stesso avviso di accertamento. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. La questione sulla procura è stata rilevata preliminarmente, senza incidere sull’esito del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 83, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)

    nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'art. 83 c.p.c. , comma 3, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009)

    La possibilità, introdotta dalla nuova formulazione, di apporre la procura speciale su atti diversi dal ricorso o dal controricorso vale soltanto per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009. Nei procedimenti anteriori, la procura conferita successivamente deve rispettare le forme previste dal testo previgente.

  • Art. 83, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)

    per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in occasione di tali atti, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dal secondo comma del citato art. 83

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, quando la procura non è rilasciata in occasione degli atti indicati, è necessario conferirla con atto pubblico o scrittura privata autenticata; una procura apposta in altra forma non abilita il difensore alla partecipazione all’udienza.

  • Art. 39 c.p.c.

    non sussiste nella fattispecie il presupposto dell'istituto della litispendenza costituito dal fatto che le cause siano state proposte dinanzi a "giudici diversi", da intendere come giudici appartenenti a diversi uffici giudiziali

    La litispendenza richiede che le cause pendano davanti a giudici appartenenti a uffici giudiziari distinti; non basta che siano assegnate a sezioni diverse dello stesso ufficio.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    è invece fondato il secondo motivo, con il quale si eccepisce, ai sensi dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. , il giudicato esterno, formatosi successivamente al deposito della sentenza impugnata, costituito dalla sopra citata sentenza della medesima Commissione tributaria regionale n. 61/21/07, depositata il 9 luglio 2007 e passata in giudicato (come risulta dalla relativa attestazione), con la quale è stato rigettato l'appello dell'Ufficio e definitivamente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto anche del presente giudizio

    Il giudicato esterno formatosi su una decisione definitiva relativa al medesimo avviso di accertamento deve essere riconosciuto anche nel giudizio parallelo: la definitiva conferma del suo annullamento impedisce di decidere nuovamente in senso contrario.

  • Art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    l'art. 39 c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1)

    Nel processo tributario si applica la disciplina processuale civile richiamata in via generale dal decreto legislativo, compresa quella sulla litispendenza.

Massime di principio

  • La pendenza di controversie assegnate a sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario non integra, da sola, litispendenza: occorre che le cause siano davanti a uffici giudiziari distinti.
  • Una sentenza passata in giudicato che annulla il medesimo atto impositivo può essere fatta valere come giudicato esterno nel giudizio parallelo; se ne ricorrono i presupposti, il giudice deve conformarsi a tale esito anche se la sentenza impugnata era stata depositata prima.
  • Per stabilire la validità della procura alle liti occorre considerare la data di instaurazione del giudizio e applicare la disciplina transitoria: la nuova modalità di apposizione della procura prevista dall’art. 83, comma 3, c.p.c. non si estende ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.

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