Sentenza n. 4538/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata sulla richiesta di appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendo la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha precisato che, non essendo stata ancora formalmente presentata una domanda di visto, l’oggetto effettivo del giudizio era il silenzio tenuto dall’Ambasciata sulla richiesta di appuntamento necessario per formalizzare la domanda, come risultava dalla diffida inviata alla rappresentanza diplomatica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La documentazione depositata dal Ministero ha dimostrato che l’Ambasciata aveva convocato la ricorrente per il 31 ottobre 2025, facendo così venir meno l’inerzia specificamente contestata. Poiché l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio era venuto meno, il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo peculiare la fattispecie.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
L’avviso della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse è stato dato alle parti nel corso della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un comportamento successivo che elimina l’inerzia specificamente contestata, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, anche se non vi è stata una decisione espressa sul merito della domanda amministrativa.
- Se la domanda amministrativa non è stata formalmente presentata, non è configurabile il silenzio dell’amministrazione sulla domanda stessa; il giudizio può eventualmente riguardare soltanto l’inerzia relativa agli adempimenti preliminari necessari alla formalizzazione della domanda, quale la convocazione per un appuntamento.
- La convocazione dell’interessato presso la rappresentanza diplomatica, finalizzata alla formalizzazione della domanda di visto, determina il venir meno dell’inerzia relativa alla richiesta di appuntamento e fa cessare l’interesse alla pronuncia sull’illegittimità del silenzio.
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