Cassazione Penale, Sentenza n. 46994/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barra ha impugnato l'ordinanza che mantenne il sequestro giudiziario della SOVEM Glass s.r.l., chiedendone il dissequestro. Ha contestato la sussistenza del periculum in mora, osservando che era intervenuto un accordo transattivo tra SOVEM Glass e la curatela della SOVEM Commerciale per €300.000,00 che avrebbe soddisfatto le pretese della massa creditoria e dunque eliminato il rischio di ulteriori atti dispositivi. Ha altresì dedotto carenza di fumus commissi delicti e di proporzionalità della misura cautelare, sostenendo che la cessionaria era stata costituita nel 2015 (prima del fallimento 2022), che i trasferimenti contestati erano avvenuti fino al 2018 e che non vi era prova che l'intero complesso aziendale fosse stato acquisito o che la misura fosse proporzionata rispetto ai beni oggetto di distrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che Barra fosse legittimato ad impugnare anche se la società sequestrata era amministrata da un amministratore giudiziario, richiamando la giurisprudenza che individua nell'amministratore societario il soggetto attivo del reato e che l'amministratore giudiziario svolge ruolo di custode. Ha confermato la correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata: sussisteva fumus commissi delicti e un concreto pericolo di dispersione dei beni, anche alla luce dell'elevata esposizione debitoria tributaria della fallita (€14.043.826,00) e degli elementi probatori che indicavano lo svuotamento della fallita in favore della SOVEM Glass. Ha ritenuto inammissibile e generica la censura sulla proporzionalità, poiché il ricorrente non ha provato la sproporzione obiettiva tra valore dei beni sequestrati e la misura. Richiamata la giurisprudenza sulla distrazione dell'avviamento, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'intero complesso aziendale in presenza degli elementi indicati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la declaratoria di rigetto è seguita (testualmente il provvedimento è interrotto, ma viene richiamata la norma).
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Articolo richiamato rispetto al necessario apprezzamento motivazionale del giudice in ordine al requisito del periculum e del fumus; la Corte ritiene la motivazione del giudice d'appello adeguata e priva di vizi logici.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma relativa ai provvedimenti cautelari: la censura sulla mancanza di attualità del pericolo è stata respinta perché la Corte ha ritenuto concreto il rischio di dispersione dei beni.
art. 323 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo rispetto alla possibilità di conversione del sequestro in sequestro conservativo o di accompagnamento alla confisca; la Corte osserva che la finalità penale non viene esclusa da accordi civili/concorsuali.
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942 (Legge fallimentare)
Richiamato in relazione al fumus commissi delicti di bancarotta distrattiva: la Corte ritiene provata la distrazione di beni e l'idoneità delle cessioni a svuotare la fallita.
art. 35, comma 5, d.lgs. 159/2011
Interpretato per spiegare che l'amministratore giudiziario nominato per il sequestro ha funzioni di custodia e non sostituisce la legale rappresentanza; ne deriva la legittimazione del rappresentante sociale ad impugnare.
art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per rinviare alla disciplina dell'amministratore nominato per la gestione dei beni oggetto di sequestro preventivo; confermata la natura custodiale dell'amministratore giudiziario.
art. 11, d.lgs. 74/2000
Norma richiamata nel contesto della possibile confisca diretta del profitto del reato tributario; la Corte osserva che il sequestro preventivo può essere strumentale anche al recupero del credito tributario.
art. 223 R.D. 267/1942
Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare che non è necessario che la distrazione abbia direttamente e volontariamente causato il dissesto: è sufficiente che la distrazione abbia concorso a una diminuzione patrimoniale a danno dei creditori.
art. 2752 c.c.
Richiamato nel ragionamento circa la capienza dei beni ai fini del soddisfacimento del credito tributario privilegiato; la presenza di tali privilegi non esclude la possibilità di sequestro per equivalente sugli amministratori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata: alla declaratoria di rigetto segue la statuizione prevista dall'articolo (tipicamente condanna alle spese), principio richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare un provvedimento cautelare spetta all'amministratore societario anche quando un amministratore giudiziario è stato nominato per la custodia dei beni; la nomina giudiziaria non sostituisce la qualifica di legale rappresentante.
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo deve essere concreto e attuale, ma la sua valutazione tiene conto del rischio di dispersione dei beni e dell'entità del danno ai creditori (anche tributari); un accordo transattivo non elimina automaticamente il pericolo se permangono rilevanti esposizioni e indizi di condotte fraudolente.
- Le contestazioni di difetto di motivazione o di sproporzione della misura cautelare richiedono censure specifiche e prove concrete della sproporzione; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Il sequestro dell'intero complesso aziendale è possibile quando dagli elementi risultano trasferimenti di beni, clientela e avviamento tali da configurare uno svuotamento e una distrazione rilevante ai danni dei creditori.
- Non è necessario che la distrazione abbia direttamente provocato il dissesto: è sufficiente che sia intervenuto il fallimento e che le condotte abbiano determinato una diminuzione patrimoniale a danno dei creditori, anche se non direttamente voluta per causare il fallimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46716/2024 del 19/12/2024
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46719/2024 del 19/12/2024
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46720/2024 del 19/12/2024
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46721/2024 del 19/12/2024
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46722/2024 del 19/12/2024
- Sentenza penale · 19 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46723/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →